Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24945 - pubb. 03/03/2021

Il canone di locazione agevolato va determinato in base alle zone OMI vigenti al momento della stipula del contratto

Tribunale Roma, 25 Novembre 2020. Est. Manuela Caiffa.


Contratto di locazione – Canone – Sospensione integrale pagamento non giustificata – Grave inadempimento conduttore – Risoluzione contratto

Contratto di locazione – Mancato pagamento del canone – Gravità inadempimento – Mancato pagamento canoni successivi alla intimazione – Rilevanza

Contratto di locazione – Canone agevolato – Criteri calcolo – Zone OMI applicabili – Zone vigenti alla data di sottoscrizione del contratto



La sospensione integrale del pagamento del canone, costituente l’obbligazione primaria del conduttore, costituisce di per sé un fatto d’inadempimento che, se non giustificato, è sufficientemente grave a far luogo alla pronunzia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.

Ai fini della valutazione circa la gravità dell'inadempimento, giustificativa della risoluzione del contratto, il giudice deve tenere conto del comportamento globalmente tenuto dalla parte convenuta, con considerazione del mancato versamento dei canoni di locazione successivi all’intimazione di sfratto.

La misura del canone di locazione agevolato nei contratti concordati va determinata in riferimento alle zone OMI in vigore al momento della stipulazione del contratto di locazione, non a quelle vigenti al momento della sottoscrizione dell’accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (nella specie l’accordo locale romano era del febbraio 2004, nel marzo 2004 veniva pubblicata la nuova zonizzazione OMI realizzata nel secondo semestre 2003 e il contratto veniva stipulato nel marzo 2018). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti



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