Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25588 - pubb. 02/07/2021

La convivenza quale necessario requisito ai fini del risarcimento del danno da perdita parentale subito dai nipoti per l’uccisione del nonno

Appello Milano, 03 Giugno 2021. Pres. Nardo. Est. Mammone.


Danno da perdita parentale – Domanda formulata dal nipote per l’uccisione del nonno – Convivenza con il defunto – Necessità

Spese di giustizia – Pluralità di controparti con posizioni processuali identiche ma significativamente diverse in fatto – Aumento del compenso ex art. 4, comma 2 D.M. 55/2014 – Sussistenza



In caso di uccisione di un congiunto (nel caso di specie, in un sinistro stradale) il risarcimento del c.d. danno da perdita parentale occorso ai nipoti presuppone la convivenza con il defunto.
Peraltro, anche a voler aderire all’indirizzo giurisprudenziale che esclude la convivenza quale requisito minimo per ottenere il risarcimento del danno, occorre fornire la prova rigorosa, anche mediante presunzioni, della gravità e della serietà della sofferenza patita sia sotto il profilo morale – soggettivo, sia sotto il profilo dinamico – relazionale, non essendo sufficienti l’allegazione di un generico dispiacere ovvero di enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, né rilevando l’affetto che il defunto provava verso i nipoti e la c.d. perdita di chances circa la futura creazione di una relazione affettiva.

In caso di pluralità di attori aventi la medesima posizione processuale ma significativamente diversa in punto di fatto, è legittimo l’aumento del compenso del difensore del convenuto vittorioso sino al 30% per ogni soggetto oltre al primo, conformemente all’art. 4, comma 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. c D.M. 8 marzo 2018, n. 37. (Sabrina Molteni e Emiliano Torchia) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Sabrina Molteni e Emiliano Torchia



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