Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25897 - pubb. 17/09/2021

Carenze documentali nei rapporti bancari

Tribunale Roma, 04 Luglio 2021. Est. Goggi.


 



Nella ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto in quanto stipulato in data precedente all’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria, fatta salva l’applicazione, per il periodo precedente al 09/07/1992 (entrata in 11 vigore L. 154/92) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto; il difetto di forma scritta del contratto nella sua interezza, comporta l’applicazione degli interessi legali e non dei tassi sostitutivi di cui ai commi 4 e 7.

La mancanza di una parte degli estratti conto o, addirittura, del documento contrattuale non è automaticamente preclusiva di un approfondimento istruttorio, tramite consulenza tecnica, delle allegazioni attoree.

La CTU può essere disposta anche quando la serie di estratti conto prodotta in giudizio non sia quella relativa a tutte le movimentazioni in conto corrente, dall’apertura di quest’ultimo, purché si tratti di serie tendenzialmente continue, suscettibili di dar luogo ad una ricostruzione attendibile del rapporto.

Gli estratti non costituiscono “prova esclusiva” dell’andamento del rapporto negoziale e quindi il giudice è tenuto a valutare se, alla luce di tutto il compendio probatorio in atti, sia comunque possibile ricostruire, in modo attendibile, i rapporti di dare e avere fra le parti, ad esempio valorizzando altre prove documentali oppure il comportamento processuale delle parti.

A partire dall’1.1.2014 (Legge di Stabilità 2014) prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D. Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell’art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell’anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.

Sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici; trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall’1.1.2014.

Appare corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista: non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Morini




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