Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26103 - pubb. 28/10/2021

Presunzione ex art. 2729 c.c. e argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.. Patrocinio a spese dello Stato e soccombenza della parte non ammessa

Tribunale Reggio Emilia, 21 Ottobre 2021. Est. Morlini.


Argomenti di prova - Sufficienza a fondare convincimento del Giudice - Sussiste - Fattispecie

Patrocinio a spese dello Stato - Soccombenza parte non ammessa -  Condanna a rifusione spese intere e non dimidiate



Non solo la presunzione ex art. 2729 c.c., ma anche gli argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., possono essere da soli essere sufficienti a fondare il convincimento del Giudice.

Nel caso di patrocinio a spese dello Stato, laddove vi sia soccombenza della parte non ammessa al patrocinio, la stessa deve rifondere allo Stato le spese conteggiate in modo pieno e non già quelle dimidiate che lo Stato corrisponde al difensore della parte ammessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Nella procedura n. 5223/2018 R.G.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

FATTO

Promuovendo la presente controversia, B. Lucilla ha convenuto in giudizio G. Gioi, deducendo che il giorno 4/2/2014, uscita di casa per raggiungere i bidoni della spazzatura posizionati sulla pubblica via, veniva urtata dall’auto condotta e di proprietà del G., la quale la colpiva alla gamba sinistra e la faceva cadere a terra, causandole lesioni personali per le quali era necessario il trasporto in ospedale; e nello stesso atto, l’attrice ha citato pure Vittoria Assicurazioni s.p.a., in qualità di società assicuratrice del convenuto.

Secondo la ricostruzione attorea l’incidente è avvenuto per causa da imputare a G., e per questo motivo ha chiesto ai convenuti, in solido tra loro, il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti, nonché la rifusione delle spese mediche sostenute.

Nella contumacia di G., si è costituita in giudizio la sola assicurazione, revocando in dubbio la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice, ed evidenziando in particolare la presenza di contraddizioni tra la ricostruzione dei fatti fornita dall’attrice al momento dell’accesso al Pronto Soccorso, quella prospettata dal legale dell’attrice nella lettera di richiesta del risarcimento, e, infine, quella effettuata nell’atto di citazione.

La causa è stata istruita con l’interpello del convenuto, l’esame dei testi richiesti dalle parti e la CTU medico-legale affidata al dott. Paolo Delìa.

All’esito del deposito della CTU, il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata da parte convenuta ma non da parte attrice.

Per questo motivo è stata fissata la presente udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per precedenti note scritte.

 

DIRITTO

a) Deve certamente darsi atto alla difesa di parte convenuta della oggettiva contraddittorietà tra quanto dichiarato dall’attrice, e in seguito verbalizzato dalla dott.sa Cristina Martelli, al momento dell’ingresso in Pronto Soccorso (“oggi nel cortile di casa l’auto guidata dalla figlia passava sul piede sn causando ampia flc dorsale”) e quanto invece dedotto nell’atto di citazione (“la sig.ra B. Lucilla si recava presso i bidoni della spazzatura … quando il sig. Gioi G. a bordo della propria autovettura … la colpiva violentemente alla gamba e la faceva cadere rovinosamente a terra”). Non esiste invece una reale contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita nell’atto di citazione e quella effettuata nella precedente lettera di richiesta di risarcimento, atteso che l’unica vera differenza riguarda la presunta richiesta di informazioni da parte del convenuto automobilista prima della verificazione del sinistro, circostanza secondaria che non è idonea a modificare la ricostruzione della dinamica dell’incidente fornita dall’attrice.

 Nonostante la presenza della sopra descritta contraddizione tra quanto dichiarato nell’immediatezza dei fatti al Pronto Soccorso e quanto poi dichiarato in citazione, si ritiene comunque che la versione fornita nella presente causa da parte attrice sia veritiera, in quanto provata dalle omogenee e convergenti istanze istruttorie.

Invero, pur se non sono stati indicati singoli elementi con efficacia di piena prova, la dinamica del sinistro così come indicata da parte attrice deve ritenersi processualmente provata sulla base di una serie di argomenti di prova fra loro convergenti, ciascuno dei quali rilevanti ex art. 116 c.p.c.

È infatti noto che, secondo la pacifica giurisprudenza, non solo la presunzione ex art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 23153/2018, Cass. n. 2082/2014, Cass. n. 8781/2013), ma anche gli argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., possono essere da soli essere sufficienti a fondare il convincimento del Giudice (cfr. Cass. n. 20819/2009, Cass. n. 9279/2005, Cass. n. 12145/2002, Cass. n. 10268/2002, Cass. n. 10758/2000).

E nel caso che qui occupa, molteplici sono le presunzioni e gli argomenti di prova, peraltro tutti convergenti, che supportano la narrativa dell’attrice. In particolare:

da un primo punto di vista, pur non facendo piena prova nei confronti dell’assicurazione, la confessione giudiziale ex art. 2733 c.c. resa dal convenuto contumace G. in sede di interpello può essere liberamente valutata dal Giudice per la ricostruzione degli eventi oggetto di causa;

Interrogato dal Giudice, G. ha infatti dichiarato: “ricordo che per evitare una macchina in fase di sorpasso che sopraggiungeva dalla direzione opposta, ho rallentato portandomi sul ciglio della strada; mi sono accorto di una persona che camminava sul ciglio della strada solo all’ultimo quando ho rallentato; ho urtato leggermente la signora sulla gamba”.

La ricostruzione degli eventi fornita dallo stesso convenuto è quindi in linea con quanto dichiarato anche dall’attrice, ciò che contribuisce a far ritenere la veridicità della versione sostenuta da quest’ultima: non si ha infatti motivo di dubitare della genuinità della confessione resa dal convenuto, posto che diversamente opinando occorrerebbe ritenere che tra le parti vi sia stato un accordo fraudolento ai danni dell’assicurazione per ottenere il denaro del risarcimento, accordo improbabile in quanto privo di obiettivo movente o giustificazione; mentre tale accordo non solo non è affatto provato, ma in verità nemmeno espressamente ipotizzato dalla stessa assicurazione;

in secondo luogo, la dinamica degli eventi indicata da parte attrice è ulteriormente corroborata dalle convergenti dichiarazioni effettuate dai testimoni indotti, i quali hanno unanimemente e senza esitazioni confermato di aver visto la signora B. recarsi presso i bidoni della spazzatura (teste Bellinati Daigoro: “confermo di aver visto mia nonna recarsi ai bidoni della spazzatura”; teste Prina Debora: “ho visto la B. Lucilla portarsi ai bidoni della spazzatura”; teste Bellinati Venusia: “ho visto mia madre uscire dal cancello e portarsi verso il bidone della spazzatura”), di avere in seguito sentito delle urla (teste Bellinati Daigoro: “improvvisamente ho sentito urlare”; teste Prina Debora: “improvvisamente ho sentito delle urla”; teste Bellinati Venusia “improvvisamente ho sentito delle urla”) e di aver visto l’attrice a terra vicino ad un’auto di colore nero con la gamba sinistra sanguinante (teste Bellinati Daigoro: “trovavo mia nonna con la gamba sinistra, mi sembra sanguinante … confermo di aver visto una macchina nera ferma sul ciglio della strada”; teste Prina Debora: “confermo di avere visto B. Lucilla con la gamba sinistra, mi sembra sanguinante … confermo di avere visto, vicino alla sig.ra B. un’auto nera”; teste Bellinati Venusia: “ho visto mia madre a terra ed era tutta sanguinante alla gamba sinistra … ricordo di aver visto ferma una macchina nera”).

Le deposizioni testimoniali sono quindi tutte convergenti nel confermare la versione di parte attrice, e non essendovi motivo di dubitare della veridicità e genuinità di tali deposizioni, ciò che fornisce un ulteriore elemento presuntivo a supporto della ricostruzione attorea;

il CTU nominato in corso di causa ha poi formulato un giudizio di compatibilità tra la dinamica del sinistro e la lesione riportata dalla B. (pag. 8 della perizia: “la lesione riportata il 4/2/2014 appare compatibile con la dinamica riferita dalla perizianda e specificamente con l’investimento di un pedone da parte di un’autovettura con urto diretto su gamba e caviglia e possibile schiacciamento del piede sinistro causato dalla ruota del veicolo”);

vi è inoltre una piena corrispondenza temporale tra i fatti così come dedotti dall’attrice e il ricovero al Pronto Soccorso ospedaliero, atteso che il sinistro si è verificato intorno alle ore 17.30 del 4/2/2014, mentre l’ingresso al Pronto Soccorso della B., a seguito del trasporto in ambulanza, è avvenuto alle ore 18.38 dello stesso giorno;

infine, quanto all’oggettivo contrasto tra la versione dei fatti fornita dall’attrice al Pronto Soccorso e quella effettuata nell’atto di citazione, appare ragionevole ipotizzare che la concitazione del momento, il trasporto in ambulanza e il successivo ricovero, uniti alla dolorosa sofferenza per il trauma riportato, possano aver causato un fraintendimento tra l’attrice, per i motivi sopra indicati certamente non in stato di piena lucidità, e il medico, ciò che ben può spiegare l’erroneità della dichiarazione verbalizzata in sede di Pronto Soccorso.

In conclusione, in virtù del chiaro e univoco quadro probatorio sopra tratteggiato, si ritiene che vi siano argomenti di prova sufficienti per considerare processualmente provato il fatto storico così come dedotto dall’attrice e posto a fondamento della domanda risarcitoria.

b) La quantificazione del danno attoreo può essere effettuata sulla base della CTU medico-legale, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, alla quale hanno aderito gli stessi CTP (cfr. pag. 9), dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Ha infatti spiegato il perito che l’attrice ha sofferto un danno biologico del 6,5%, con 3 giorni di ITT, 25 giorni di ITP al 75%, 25 giorni di ITP al 50%, 15 giorni di ITP al 25%, sopportando spese mediche documentate e pertinenti per € 776,00 (cfr. pag. 10 perizia).

Pertanto, sulla base dell’articolo 139 D.Lgs. n. 209/2005, cd. Codice delle Assicurazioni, aggiornato all’attualità dal D.M. 22/7/2019, da applicarsi al caso che qui occupa trattandosi di risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità cd. micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, tenuto conto di un’età di 62 anni al momento del sinistro, spetta a parte attrice un complessivo risarcimento per danno non patrimoniale, già comprensivo delle sofferenze biologiche, morali ed esistenziali, di € 10.549,18 (ed in particolare, € 7.080,08 per danno biologico permanente; sulla base teorica di euro 47,49 giornaliere per ITT, € 1.804,63 per danno biologico temporaneo; € 888,47 per personalizzazione del 10% ex art. 139 comma 3 D.Lgs. n. 209/2005, rispetto al massimo legislativo del 20%, in ragione delle sofferenze morali ed esistenziali; € 776 per danno patrimoniale emergente da spese mediche ritenute congrue e giustificate dal CTU).

Su tale somma capitale, che integra all’evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 4/02/2014, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all’attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all’insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, id est il 1/1/2018.

c) In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere accolta nei limitati termini di cui sopra.

L’accoglimento della domanda attorea per un importo pari a solo circa un quinto di quello domandato di € 49.035,5, integra una forma di rilevante soccombenza reciproca, ciò che giustifica la compensazione di metà delle spese di lite (cfr. Cass. n. 21564/2018, Cass. n. 10113/2018, Cass. n. 21569/2017, Cass. n. 16270/2017, Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22871/2015, Cass. n. 281/2015, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 134/2013, Cass. n. 22388/2012 e Cass. n. 22381/2009 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, non solo nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche di accoglimento di soli alcuni capi di un’unica domanda, ovvero di accoglimento dell’unica domanda per un importo inferiore sotto il profilo quantitativo da quello domandato).

La rimanente metà è posta a carico dei comunque soccombenti convenuti, in solido tra loro, ed a favore della comunque vittoriosa parte attrice, liquidata come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, e tenendo altresì a mente che lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum (art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011, Cass. n. 2274/2015).

Essendo però parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione ex art. 133 DPR n. 115/2002  va disposta a favore dell’Erario, tenendo presente l’intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002, atteso che “non si vede perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata, con evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d’altro canto la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità” (Cass. n. 19/2020, Cass. n. 11590/2019 e 8387/2019 e Cass. n. 22017/2018, che superano la precedente tesi di Cass. n. 28538/2018, Cass. n. 18167/2016 e Cass. n. 21611/2017).

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa:

condanna G. Gioi e Vittoria Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a pagare a B. Lucilla € 10.549,18, oltre interessi legali dal 1/1/2018 al saldo;

condanna G. Gioi e Vittoria Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a rifondere all’Erario la metà delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tale metà in € 2.400 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di lite;

pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 3/8/2021, definitivamente a carico di G. Gioi e Vittoria Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro.

Reggio Emilia, 21/10/2021

 

(Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Simone Puglia tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013)

 

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini