Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26493 - pubb. 20/01/2022

Provvedimenti cautelari in materia condominiale: passaggio di consegne e restituzione documentazione da parte dell’ex amministratore

Tribunale Milano, 04 Gennaio 2022. Est. Canu.


Condominio – Passaggio di consegne dell’ex amministratore – Provvedimenti cautelari – Applicabilità – Fumus boni iuris – Prova

Condominio – Passaggio di consegne dell’ex amministratore – Provvedimenti cautelari – Applicabilità – Fumus boni iuris – Presupposti

Condominio – Passaggio di consegne dell’ex amministratore – Provvedimenti cautelari – Applicabilità – Periculum in mora – Presupposti

Condominio – Passaggio di consegne dell’ex amministratore – Provvedimenti cautelari – Elencazione documenti da consegnare



Per quanto concerne il fumus boni iuris, risultano provati sia l’avvenuta sostituzione del resistente, quale amministratore, sia il conseguente obbligo di quest’ultimo di mettere a disposizione del Condominio tutta la documentazione amministrativa e il rendiconto condominiale annuale della gestione.

Il tribunale ritiene sussistente il fumus boni iuris, posto che l’obbligo dell’amministratore uscente di consegnare al nuovo amministratore i documenti inerenti la gestione del condominio deriva, oltre che dal disposto di cui all’art. 1129 c.c., come riformato dalla L. 220/2012, dalle norme in materia di mandato (art. 1713 c.c.), schema contrattuale cui viene comunemente ricondotto il rapporto che lega l’amministratore con il condominio.

L’obbligo dell’amministratore uscente di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione discende dall’art. 1130 c.c. n. 10.

Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire la documentazione ricevuta per l’espletamento dell’incarico, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso (cfr. Cass. 26820/08).

Per quanto concerne il periculum in mora, esso è insito nel protrarsi dell’attuale inadempienza della parte resistente, che impedisce il regolare funzionamento amministrativo del Condominio, atteso che, avuto riguardo alla documentazione ancora nella disponibilità dell’amministratore uscente, la mancata consegna dell’anzidetta documentazione è idonea a procurare al Condominio un pregiudizio irreparabile, in quanto la gestione dell’amministrazione del condominio deve avvenire con continuità e l’assenza della documentazione relativa alle gestioni precedenti rende difficoltosa l’amministrazione della cosa comune, senza che sia necessario che il nuovo amministratore dimostri l’esistenza di uno specifico rischio ricollegato alla omessa restituzione di ciascun singolo documento.

Ordina … di consegnare al ricorrente … i seguenti documenti: documentazione di chiusura cassa; documentazione bancaria (tutti i precedenti estratti conto corrente bancari e contratti di apertura c/c); documentazione fiscale (certificazione del modello 770, nonché la comunicazione all’anagrafe tributaria dell’ammontare dei beni e servizi, anche per l’amministratore cessato dalla carica per il suo subentro; tutti i modelli 770 precedentemente presentati, con le relative ricevute all’Agenzia delle Entrate); documentazione afferente i pregressi anni di gestione (fatture, contratti, giustificativi di spesa, estratti conto corrente bancari); corrispondenza condominiale; registro anagrafe condominiale; tabelle millesimali e Regolamento condominiale; chiavi e timbri del condominio; contratti con tutte le ditte fornitrici e relative fatture solutorie (energia elettrica, acqua, manutenzione ascensore, pulizia scala, autoclave, ecc.); libretti di esercizio e documentazione relativa agli impianti comuni; polizza di assicurazione del fabbricato; ogni pregresso atto o documento di proprietà del Condominio comunque a mani del cessato ex mandatario; il rendiconto condominiale annuale della gestione; (Luca A. E. Ghiringhelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Luca A. E. Ghiringhelli



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