L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27025 - pubb. 25/03/2022

Arbitrato: interruzione della prescrizione fino alla dichiarazione di estinzione del procedimento

Cassazione civile, sez. II, 25 Febbraio 2022, n. 6322. Pres. Gorjan. Est. Falaschi.


Arbitrato - Interruzione della prescrizione per effetto della domanda e fino al passaggio in giudicato della sentenza - Principio ex art. 2945 c.c. - Deroga in caso di estinzione - Applicazione alla domanda arbitrale ex art. 2943 c.c. - Dichiarazione di estinzione del procedimento - Protrazione ex art. 2945 c.c.



Il principio di cui all'art. 2945 c.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile), secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso di estinzione del processo, opera anche nell'ipotesi in cui, dopo la proposizione di domanda arbitrale, che a norma dell'art. 2943 c.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, non sia intervenuta una dichiarazione di estinzione del procedimento. (massima ufficiale)


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