Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27671 - pubb. 08/07/2022

I documenti allegati alla domanda di insinuazione al passivo devono essere specificamente indicati nell'atto di opposizione allo stato passivo

Cassazione civile, sez. VI, 23 Giugno 2022, n. 20312. Pres. Ferro. Est. Pazzi.


Fallimento – Fascicolo della procedura – Libera accessibilità – Limiti



Gli atti e i provvedimenti attinenti al procedimento fallimentare, formati dagli organi della procedura o assunti dall'autorità giudiziaria nel progressivo evolversi del fallimento, sono raccolti nel fascicolo di cui all'art. 90 l.fall., norma di portata generale che trova applicazione anche al procedimento di opposizione allo stato passivo; questi atti e provvedimenti rimangono nella disponibilità del giudice delegato e del Tribunale fallimentare, i quali possono attingere al fascicolo della procedura al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale.

La libera accessibilità al fascicolo della procedura da parte dell'autorità giudiziaria preposta al procedimento ha ad oggetto, quindi, soltanto gli atti e i provvedimenti formati dagli organi della procedura o assunti dall'autorità giudiziaria.

Non è così, invece, per i documenti prodotti a suffragio della domanda di insinuazione al passivo, i quali, pur essendo ora ricompresi nel fascicolo informatico della procedura, devono essere specificamente indicati, a pena di decadenza, all'interno dell'atto di opposizione, a mente dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., per poter poi essere utilizzati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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