Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27701 - pubb. 14/07/2022

Proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento

Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2022, n. 18145. Pres. Campanile. Est. Marulli.


Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità per la prima volta in appello - Inammissibilità in ipotesi di proposizione in primo grado di azione contrattuale - Ragioni



La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita. (massima ufficiale)


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