Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27752 - pubb. 27/07/2022

Vendite del curatore: non solo ampia partecipazione, ma anche informazione, parità tra gli offerenti, tutela dell'affidamento, immutabilità delle condizioni fissate nell'avviso di vendita

Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2022, n. 21007. Pres. Cristiano. Est. Mercolino.


Fallimento – Vendite del curatore – Discrezionalità – Limiti – Principi



La discrezionalità della quale può fruire il curatore nella scelta tra le modalità di liquidazione, pur comportandone, in caso di ricorso a una procedura competitiva, la sottrazione alla rigorosa osservanza delle forme previste dal codice di rito, non lo dispensa dal rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza, comuni a tutte le procedure di gara e normalmente consacrate nell'avviso di vendita, aventi la finalità di garantire non solo la più ampia partecipazione possibile alla competizione, in vista del raggiungimento del miglior risultato economico, ma anche la massima informazione degl'interessati, attraverso un adeguato sistema di pubblicità), e la posizione di parità tra gli offerenti, nonché la tutela dell'affidamento da ciascuno di essi riposto in or dine al regolare svolgimento della gara, il quale esige innanzitutto l'immutabilità delle condizioni fissate nell'avviso di vendita.

L'inosservanza di tali regole, comportando l'alterazione dello sviluppo della procedura, si traduce nell'illegittimità dell'aggiudicazione, la quale determina a sua volta l'invalidità derivata dell'atto conclusivo del procedimento di vendita, indipendentemente dalla forma provvedimentale o privatistica di cui è rivestito, consentendone l'impugnazione da parte di tutti gl'interessati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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