Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3400 - pubb. 14/03/2011

Contemporanea pendenza di opposizione al precetto e di opposizione all'esecuzione iniziata, concorso dei rimedi della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione

Tribunale Monza, 03 Dicembre 2010. Est. Silvia Giani.


Processo esecutivo - Pendenza del giudizio di opposizione al precetto - Proposizione di opposizione all'esecuzione già iniziata ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Facoltà del giudice dell'opposizione al precetto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo - Sussistenza - Concorso di rimedi anticipatori - Distinzione.



L’inizio dell’esecuzione attraverso il pignoramento e la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. successivamente al giudizio di opposizione a precetto non privano il giudice di quest’ultima del potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, verificandosi un’ipotesi di concorso di rimedi lato sensu anticipatori, sia pure aventi un oggetto  parzialmente diverso; al giudice dell’opposizione a precetto è, infatti, attribuito il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, con l’effetto di inibire l’inizio di qualunque azione esecutiva a carico del debitore opponente, mentre al giudice dell’esecuzione l’art. 624 c.p.c. attribuisce soltanto il potere di sospendere quella specifica procedura esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 615 c.p.c.

Massimario, art. 624 c.p.c.


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