Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3493 - pubb. 28/03/2011

Domanda cautelare di restituzione di immobile concesso in locazione finanziaria, periculum e pregiudizio in presenza di impresa sub-conduttrice

Tribunale Treviso, 29 Settembre 2010. Rel. Linalisa Cavallino.


Reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies - Ordinanza ex art. 700 c.p.c. di rilascio dell’immobile - Risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatrice - Requisiti del periculum: irreparabilità e proporzionalità - Insussistenza se nell’immobile oggetto del contratto di leasing vi è svolta attività produttiva, anche da società diversa dall’utilizzatrice (nella specie subconduttrice ai sensi della l. 392/1978).



Il pregiudizio di cui all’art. 700, c.p.c. deve essere, oltre che imminente, anche irreparabile, e perciò non suscettibile di essere adeguatamente ristorato nelle forme dell’equivalente monetario. Ne discende che il requisito del periculum non sussiste qualora all’interno dell’immobile oggetto di contratto di leasing, risolto per inadempiemnto dell’utilizzatrice, la società avente causa dalla stessa (nella specie, subconduttrice ai sensi della l. 392/1978) vi svolga attività produttiva (occupando oltre quaranta dipendenti), poichè il corrispettivo pattuito per il contratto di locazione commerciale potrà costituire garanzia per l’utilizzatrice a favore dei crediti per i canoni della locazione finanziaria vantati dalla società di leasing. Per altro verso, il pregiudizio paventato dalla società reclamata deve essere valutato anche in relazione alla posizione della controparte e, nella comparazione degli interessi contrapposti, deve escludersi che il pericolo di danno prospettato dalla concedente al fine di ottenere la restituzione dell’immobile in via d’urgenza possa prevalere sull’interesse della controparte a continuare nello svolgimento dell’attività produttiva che comporta l’impiego di oltre quaranta dipendenti. (Roberta Nicolello) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Roberta Nicolello


Massimario, art. 700 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale