Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4690 - pubb. 23/05/2011

Scioglimento del contratto di leasing prima del fallimento e applicazione dell'articolo 72 quater, legge fallimentare

Tribunale Treviso, 06 Maggio 2011. Pres., est. Fabbro.


Fallimento – Contratto di leasing – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore avvenuta prima della dichiarazione di fallimento – Art. 72 quater l.f. – Applicabilità.



L’art. 72 quater l.f., che disciplina la sorte del contratto di leasing sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, si applica anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, prima della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, mentre la sua domanda di ammissione al passivo è inammissibile prima della riallocazione del bene. (Antonello Fabbro) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono ritenersi ammissibili la formulazione di nuove eccezioni, così come la produzione di nuovi documenti e l'assunzione di nuove prove. L'opponente potrà pertanto produrre nuovi documenti anche dopo il deposito del ricorso, qualora intenda con essi fornire la prova contraria dei fatti allegati dal curatore a sostegno delle proprie nuove eccezioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 72quater l. fall.


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