Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7432p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Venezia, 02 Agosto 2011. Est. Fidanzia.


Provvedimenti cautelari e conservativi dell'impresa ex articolo 15, comma 8, L.F. - Tutela della par condicio creditorum - Tutela del programma di risanamento dell'azienda - Inibitoria agli istituti bancari di trattenere le somme affluite o affluende sui conti correnti dell'impresa - Autorizzazione all'utilizzo di dette somme per la continuazione dell'attività - Ammissibilità.



Al fine di porre in essere una misura conservativa che tuteli la par condicio creditorum, impedendo ad alcuni creditori di soddisfarsi in pregiudizio degli altri, e che tuteli il patrimonio aziendale anche in vista dell'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria e della attuazione del relativo programma di risanamento, è possibile, nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, inibire a determinati istituti bancari di incamerare per qualsivoglia titolo, ragione o causa le somme affluite o affluende sui conti correnti dell'impresa o comunque di disporre o di beneficiare delle somme stesse, comunque acquisite o acquisende a deconto o a compensazione dell'esposizione debitoria maturata nei loro confronti, disponendo altresì che le somme a tale titolo affluite o affluende sui conti vengano utilizzate per le spese necessarie alla continuazione dell'attività sotto il controllo del nominando commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato