Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7893 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Venezia, 26 Luglio 2012. Est. Fidanzia.


Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità - Violazione della normativa di cui all'articolo 38, comma 2, del TUB ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 - Nullità.



In tema di mutuo fondiario, la violazione della normativa di carattere secondario di cui all'articolo 38, comma 2, del TUB ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 costituisce violazione di norme primarie, poiché è la stessa legge a demandare l'integrazione del precetto legislativo a dette norme secondarie. Ne consegue che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario dà luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c., dovendosi ritenere che la determinazione dell'importo massimo finanziabile attenga alla struttura del contratto stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)