Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8284 - pubb. 09/01/2013

Domanda di rilascio dell'immobile pignorato e legittimazione del custode; inopponibilità delle locazioni a prezzo vile

Tribunale Reggio Emilia, 12 Settembre 2012. Est. Simona Boiardi.


Esecuzione forzata – Procedimenti inerenti la liberazione degli immobili pignorati – Legittimazione del custode giudiziario.

Locazione di cose – Vendita giudiziale in sede esecutiva – Inopponibilità delle locazioni “a canone vile” ex art. 2923, terzo comma, c.c..



Il custode dell’immobile pignorato designato dal giudice dell’esecuzione, quale titolare del potere di amministrazione del bene sottoposto a pignoramento, è legittimato a proporre tutte le azioni necessarie per la conservazione del bene, compresa la legittimazione a proporre domanda di rilascio dell’immobile pignorato contro l’occupante senza titolo. (Stefania Iotti) (riproduzione riservata)

In caso di trasferimento coattivo conseguente ad espropriazione forzata della cosa locata la regola generale, di cui all’art. 2923, primo comma, c.c., dell’opponibilità all’acquirente delle locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento trova il proprio limite nella “collusione tra locatore-esecutato e conduttore”, in ragione del quale il legislatore ha previsto una norma di salvaguardia, l’art. 2923, terzo comma, c.c. per il quale sono inopponibili le locazioni nelle quali il corrispettivo pattuito sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. (Stefania Iotti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Stefania Iotti


Massimario, art. 559 c.p.c.



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