Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 840 - pubb. 01/07/2007

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Appello Brescia, 16 Settembre 1998. Est. Bitonte.


Insinuazione al passivo - Ammissione con riserva - Riserva atipica e riserva di verificazione della condizione.

Illegittimità della opposizione - Rimedio esperibile.



 


 


La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:

CUSIMANO Dott. Giuseppe, Presidente

BUT Dott. Giuseppe, Consigliere

BITONTE  Dott.Augusto, Consigliere rel. Est.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa con atto d’appello notificato il giorno 28 marzo 1996 n. 04365 cronol. UNEP presso il Tribunale di Mantova e posta in deliberazione all’udienza collegiale dal 16 settembre 1998

Da

BANCA AGRICOLA MANTOVANA SOC. COOP. A R.L.,  con sede in Mantova in persona  del Condirettore

C o n t r o

FALLIMENTO SIGNORINI ALEARDO S.R.L., in persona del Curatore dr. Lucio Mercanti di Mantova,

APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 26 ottobre 1995 – 23 gennaio 1996.

CONCLUSIONI

Dell’appellante:

In riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del cui appello si tratta, e previe le declaratorie del caso, 1) ammettersi al passivo il credito di cui alle RI.BA cedute per l’importo di L. 237.979.826. con  riserva di riduzione in dipendenza dell’esito; 2) confermarsi l’ammissione, in via condizionale, del credito di cui alle 3 fideiussioni non escusse; 3) porsi a carico del fallimento le spese del I e II grado di giudizio. Salvi iuribus.

Dell’appellato:

Nel merito ed in via di appello incidentale: respingersi l’appello siccome infondato, condannando parte appellante all’integrale rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13 giugno 1994 la Banca Agricola Mantovana, società Cooperativa a responsabilità limitata, proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento della S.r.l. Signorini Aleardo lamentando che, a fronte della domanda di insinuazione al passivo, in via chirografaria, per lire 237.979.826, per sconto di nr. 82 ricevute elettroniche in castelletto s.b.f. scadute e non ancora esitate o a scadere, con riserva di riduzione del credito insinuato in dipendenza del loro esito, nonché per lire 211.6812.640, in via condizionata per n. 3 fideiussioni non ancora escusse rilasciate nell’interesse della fallita all’ufficio I.V.A., il giudice delegato aveva ammesso il primo credito “… con riserva di versare alla procedura le somme incassate successivamente alla data della dichiarazione del fallimento (30 gennaio 1994)…” e il secondo “… con riserva di produrre documentazione di escussione della fideiussioni…” Deduceva, motivandola, l’illegittimità delle riserve apposte.

Fissata l’udienza e formalizzato il contraddittorio, resisteva il Fallimento deducendo, quanto alla riserva posta al primo credito, la piena legittimità di essa a fronte della natura del rapporto dal quale aveva tratto origine il credito; ammetteva la improprietà di quella posta al secondo credito, ma ne riduceva la valenza a mera questione terminologica sottolineando il difetto di interesse della ricorrente a dolersene nelle forme della opposizione, essendo sufficiente, nella prospettiva dello scioglimento della riserva, un semplice ricorso al Giudice Delegato a norma dell’articolo 25 della legge Fallimentare.

Con la sentenza di cui alle premesse il Tribunale di Mantova ammetteva che, quanto al primo credito, era stata “….. illegittimamente apposta dal G.D…..” una riserva atipica, il fondamento della cui ammissibilità e rilevanza era stata, dal supremo collegio, “ripetutamente e fondatamente escluso…”. Opinava, però, che, dovendosi considerare tale riserva come non apposta, il creditore non fosse tenuto a fare opposizione, nessun pregiudizio potendogli derivare dal mantenimento di essa.

Quanto al secondo credito, ammetteva il Tribunale che la formulazione adoperata dal Giudice Delegato legittimasse qualche perplessità, potendosi interpretare la riserva come riserva di “…produzione documentale giustificativa dell’esistenza del credito….”, cui corrisponde l’onere, per il creditore, di proporre tempestiva opposizione allo stato passivo, ma opinava che il “.preciso contenuto della richiesta (produzione di documentazione di escussione delle fideiussori)…”rendesse”…evidente e non equivocabile che la produzione debba avvenire in un secondo momento e quindi dopo lo spirare dei ristretti termini ex art. 98 L.F. ….”e, cioè, che si trattasse di “…. riserva del verificarsi della condizione…” con conseguente  non necessarietà dell’opposizione, essendo sufficiente, prima del riparto, il ricorso al G.D.-

Posto ciò, opinava il Tribunale che l’opponente fosse soccombente in toto e, tuttavia, ravvisava nell’ “…uso di  riserva atipica e formulazione non chiarissima della riserva di verificazione della condizione….” giusti motivi per compensare in ragione della metà le spese, anziché porle interamente a carico dell’opponente.

La sentenza era notificata il 20 marzo 1996 e, con citazione notificata il 28/3/1996 appellava la B.A.M. per ottenere riforma nel senso dell’ammissione dei due crediti al passivo nei termini in cui la domanda era stata formulata nell’insinuazione, con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Resisteva il Fallimento osservando, quanto al primo credito, che la palese illegittimità della riserva, così come formulata, rendeva evidente che essa fosse  tamquam non esset, con conseguente superfluità dell’opposizione: quanto al secondo credito, rivendicava la correttezza della opinione del Tribunale sulla inutilità dell’opposizione apparendo di tutta evidenza che sarebbe stato sufficiente presentare ricorso al Giudice Delegato prima del riparto finale per documentare l’avveramento della condizione.

Ciò posto, dichiarava di proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva limitato la condanna dell’opponente alla sola metà delle spese compensando il residuo, pure a fronte della infondatezza e della inutilità dell’opposizione.

La causa era assegnata a sentenza sulle sopra trascritte conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta l’appellante che il Tribunale, pur dopo avere eufemisticamente definito “riserva atipica” quella, più oltre riconosciuta come tout court illegittima, apposta al primo credito, abbia da un lato negato l’interesse della Banca a dolersene, poscia addirittura premiando il Fallimento mediante il riconoscimento della metà delle spese, e dall’altro canto omesso di pronunciare sul merito della domanda, posto che la deducente si era anche doluta della difformità della statuizione del G.D. rispetto alla domanda formulata nei limiti dell’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle somme erogate per lo sconto delle 82 ricevute e quello delle somme a scadere successivamente incassate. Infatti, depurato dell’illegittima riserva, il provvedimento del Giudice Delegato risultava, dopo la sentenza, di pura e semplice ammissione del totale delle anticipazioni, con conseguente implicita, e immotivata, negazione della richiesta compensazione con quanto eventualmente incassato.

Con il secondo motivo lamenta l’appellante che il Tribunale abbia disatteso anche il secondo motivo di opposizione relativo alla formula con la quale il G.D. aveva espresso la riserva apposta al secondo credito insinuato.

Deduce, infine, l’assurdità della condanna al pagamento di parte delle spese, compensato il residuo, pure a fronte di una pronuncia che aveva eliminato siccome illegittime entrambe le riserve oggetto dell’opposizione.

Osserva la Corte che, come è pacifico, la riserva cui espressamente il Giudice Delegato aveva condizionato l’ammissione al passivo del credito nascente dal contratto  di castelletto di sconto, era stata illegittimante apposta, talchè bene la Banca aveva diritto di dolersene. L’opinione del Tribunale secondo cui l’illegittimità della riserva imponeva di considerarla tamquam non esset con conseguente inutilità dell’opposizione non tiene conto del fatto che, ove la Banca non avesse reagito con l’opposizione, quella riserva sarebbe rimasta a condizionare l’ammissione del credito al passivo, né si vede in qual sede la banca avrebbe potuto ottenerne l’eliminazione. Ragionando con i primi giudici si finirebbe, invero, per negare interesse ad agire in opposizione proprio quando la decisione del giudice delegato appaia illegittima, con conseguente vanificazione dell’istituto di opposizione allo stato passivo.

Effettivamente il Tribunale non si è affatto pronunciato sulla domanda, formulata nell’istanza di insinuazione, riproposta dalla Banca con l’opposizione e qui ancora riproposta, di ammissione del credito “…. con riserva di riduzione…” in ragione delle somme eventualmente riscosse per il pagamento dei crediti ceduti dalla Banca.

Secondo il Fallimento la compensazione non sarebbe ammessa trattandosi di titoli rappresentativi di crediti della fallita che la Banca era stata incaricata di esigere su di lei mandato e che, dunque, se incassati dopo la dichiarazione di fallimento, sarebbero di spettanza della procedura. Ciò in quanto, ad avviso della Curatela, si sarebbe trattato di una mera “… operazione di anticipazione di credito dietro conferimento di mandato o autorizzazione all’incasso dei titoli emessi, non accompagnata da alcun atto di cessione pro solvendo del credito sottostante……”

L’affermazione della Curatela parrebbe smentita dal fatto che, nel contratto del quale le operazioni di sconto costituirono esecuzione, si legge che “ … con lo sconto e l’accredito immediato s.b.f. si intendono ceduti alla Banca i diritti inerenti ai titoli stessi….”, così che la Banca avrebbe acquistato i crediti in epoca anteriore a quella del fallimento.

Ma il giudice delegato non poteva che ammettere il credito per l’importo indicato e documentato, non anche compensarlo in ragione di non indicata quantità, né sottoporlo a “… riserva di riduzione…”, così che la domanda reiterata in tal senso non può essere accolta.

In ordine alla seconda ragione di opposizione, devesi osservare  che lo stesso Tribunale ha ammesso che la formulazione della riserva espressa dal Giudice Delegato si prestava ad equivoci, così che legittimamente la Banca ebbe a proporre opposizione anche sotto tale profilo, né vale affermare, anche qui, che la riserva cui egli aveva ritenuto di subordinare l’ammissione non potesse che essere interpretata in modo retto, poiché, nel dubbio, l’unica sede per ottenere una pronuncia chiarificatrice era quella della opposizione.

Alla luce delle sopra svolte considerazioni, non si vede a quale titolo il Tribunale abbia considerato e dichiarato la Banca soccombente addebitandole la metà delle spese di un giudizio scaturito dalla erroneità dei condizionamenti posti dal Giudice Delegato ai due crediti insinuati, e risulta altresì infondato l’appello incidentale della Curatela.

La sentenza deve essere, dunque, riformata nel senso della condanna del Fallimento al pagamento delle spese di primo grado. Al riguardo, letta la nota spese dimessa dall’opponente (raffrontatala con quella del Fallimento) sorge il dubbio che le spettanze dei legali siano state commisurate all’importo dei due crediti insinuati, senza considerare che non di esso era questione, bensì della legittimità del condizionamento della loro ammissione a riserva. La causa era, dunque, di valore indeterminato e involgeva la soluzione dei ben pochi e limitati problemi giuridici, talchè le somme dovute per il titolo in rassegna non possono che riconoscersi, a favore della Banca Agricola Mantovana, nei limiti di lire 3.500.000, di cui lire 400.000 per esborsi e lire 850.000 per diritti.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessive di lire 4.000.000, di cui lire 450.000 per esborsi e lire 900.000 per diritti.

P.T.M.

in parziale riforma della sentenza 23 gennaio 1996 del Tribunale di Mantova, condanna il Fallimento della S.r.l. Aleardo Signorini, in persona del Curatore a rifondere alla Banca Agricola Mantovana le spese di primo grado liquidate in complessive lire 3.500.000.

Condanna il Fallimento, in persona del Curatore, a rifondere alla Banca Agricola Mantovana le spese del presente grado liquidate in complessive lire 4.000.000.

Così deciso in Brescia, in Camera di Consiglio, il giorno 16 settembre 1998.