Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 846 - pubb. 01/07/2007

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Appello Brescia, 22 Aprile 1998. Est. Paola Carosella.


Insolvenza – Contestazione del credito – Insussistenza dello stato di insolvenza – Presupposti.



 


 


omissis

decreto

Con distinti ricorsi depositati in data 11 giugno 1997, 16 giugno 1997 e 24 novembre 1997 la ditta Sigma s.a.s., Maria Rossi e Paolo Bianchi chiedevano al Tribunale di Mantova la dichiarazione di fallimento della Delta s.r.l.-

Premesso di vantare nei confronti della società crediti, rispettivamente, per £. 145.438.166, £. 45.000.000 e £. 150.350.640 rimasti insoddisfatti nonostante numerosi solleciti di pagamento, i ricorrenti, deducevano che lo stato di insolvenza della società era comprovato: dall’alienazione del proprio patrimonio immobiliare in favore della Beta s.r.l. e della ditta individuale GAMMA (di cui era titolare Andrea Bianchi, figlio del legale rappresentante della Alfa s.r.l.), dalla irrisorietà del relativo prezzo (di gran lunga inferiore a quello stimato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare) e dalle anomale modalità di pagamento; dall’esistenza di un debito ipotecario di £. 386.000.000 nei confronti della Rolo Banca s.p.a. la quale aveva promosso espropriazione nei confronti dei terzi acquirenti. La ricorrente Maria Rossi denunciava inoltre gravi irregolarità di gestione della società deducendo: che nel verbale di assemblea 29 novembre 1996, che aveva deliberato la nomina di Antonio Bianchi ad amministratore unico della società in sostituzione del consiglio di amministrazione dimissionario, si dava atto della presenza, in proprio o per delega, dell’intero capitale sociale, benchè essa non vi avesse partecipato; che l’alienazione del patrimonio immobiliare era stata effettuata da Antonio Bianchi in virtù di tale illegittima nomina e in palese violazione della clausola statuaria che limitava i poteri degli amministratori ai soli atti di ordinaria amministrazione; che i bilanci depositati dalla Alfa non riproducevano la reale situazione patrimoniale della società ed anzi dissimulavano uno stato di dissesto della stessa che perdurava ormai da diversi anni. In relazione a tale ultimo profilo evidenziava che la società aveva omesso l’appostazione al passivo oltre che del debito verso la Rolo Banca sopra indicato, di altro debito di £. 501.813.100 nei confronti di essa esponente di cui era stata falsamente attestata l’estinzione nell’atto di compravendita a ministero Notaio Molinari 6 dicembre 1996 con impegno alla cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria; che le passività ammontavano globalmente a £. 2.556.252.269; che la Alfa aveva quindi interamente perduto il proprio capitale sociale senza che gli amministratori avessero mai convocato l’assemblea per le deliberazioni di cui all’art. 2447 c.c.-

La Alfa s.r.l. contestava la sussistenza dei presupposti oggettivi per la dichiarazione di fallimento deducendo: che i crediti di Maria Rossi e della Sigma s.a.s (società facente capo alla stessa Rossi) erano insussistenti essendo stati a suo tempo simulati per vanificare le iniziative giudiziarie (rivelatesi illegittime) del Credito Romagnolo ai danni di Paolo Bianchi per un credito garantito con fideiussione della Alfa che stante la pendenza di giudizio per il relativo accertamento i suddetti crediti non potevano in ogni caso essere posti a base di una dichiarazione di fallimento della società.

Con decreto in data 27 novembre 1997 il Tribunale respingeva l’istanza ritenendo insussistente la prova dello stato di insolvenza della società. A motivo della decisione osservava: che per i crediti vantati dalla Sigma s.a.s. e da Maria Rossi risultava pendente azione giudiziaria promossa dalla Alfa s.r.l. sulla base di eccezioni di lunga indagine (non manifestamente defatigatorie) fondate sui complessi rapporti intercorsi fra gli appartenenti ad un esteso gruppo famigliare e le società cui gli stessi avevano dato vita; che il credito vantato da Paolo Bianchi si basava su titoli che in parte risultavano inopponibili alla società (o alla massa dei creditori per l’ipotesi di una sua dichiarazione di fallimento) in quanto emessi o girati dall’amministratore della stessa in proprio, in parte riguardavano crediti per i quali l’avvenuta maturazione del termine di prescrizione rendeva privo di concreto interesse il promovimento di una procedura fallimentare.

Con ricorso depositato il 6 agosto 1997 Maria Rossi proponeva reclamo avverso tale provvedimento deducendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere insussistente lo stato di insolvenza della società per il solo fatto che questa avesse contestato in sede giudiziale la validità dei titoli cambiari sui quali si fondava il credito posto a base dell’istanza per la dichiarazione di fallimento. A dimostrazione della pretestuosità delle eccezioni sollevate nell’ambito del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. la reclamante produceva copia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Presidente del Tribunale di Mantova in favore di Verdi Luigina sulla base di cambiali, insolute e protestate, alla stessa rilasciate dalla Alfa nonché copia dell’atto di transazione sottoscritto in pendenza del giudizio di opposizione con il quale la predetta società aveva riconosciuto l’esistenza del debito (poi ceduto dalla Verdi ad Andrea Bianchi e da questi ad essa esponente) impegnandosi ad estinguerlo in più soluzioni. Rilevava l’assurdità ed inverosimiglianza dell’intera costruzione difensiva sottolineando come non fosse in ogni caso lecito porre in discussione un credito accertato con efficacia di giudicato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito della rinuncia al giudizio di opposizione. Ribadiva che lo stato di totale dissesto della società era comprovato dalla alienazione dell’intero patrimonio immobiliare in favore di soggetti legati da stretto vincolo di parentela con l’amministratore unico della Alfa senza che sussistesse alcuna prova dell’effettivo pagamento del corrispettivo (peraltro concordato in misura inferiore alla metà del valore effettivo del compendio immobiliare), nonché della esistenza di gravi perdite (superiori al capitale sociale) celate mediante la mancata iscrizione fra le poste di bilancio delle rilevanti passività nei confronti della Rolo Banca e di essa esponente. Concludeva chiedendo la revoca del decreto con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per la dichiarazione di fallimento.

La Alfa depositava memoria difensiva con la quale contestava il fondamento del reclamo riportandosi alle deduzioni difensive svolte avanti il Tribunale.

All’udienza camerale del 22 aprile 1998 la Corte, sentite le parti, riservava la decisione.

Lo stato di insolvenza di una impresa commerciale, presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 5 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, si realizza in presenza di una situazione di impotenza economica che non consente più all’imprenditore di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessario allo svolgimento della propria attività.

Tra gli indici rivelatori dello stato di insolvenza particolare significativo va generalmente annesso al mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie in quanto oggettivamente sintomatico di una situazione di difficoltà dell’imprenditore a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa.

Non ogni inadempimento assume peraltro rilevanza ai sensi dell’art. 5 L.F. ma solo quello che (anche se unico e di modesta importanza) appaia idoneo ad evidenziare, in mancanza di elementi che indicano a concludere diversamente, una situazione di illiquidità non transitoria e di un più generale stato di irreversibile dissesto dell’impresa.

Con particolare riguardo all’omesso adempimento di un’unica obbligazione va detto che esso può sì giustificare, pur in assenza di altri elementi da cui desumere lo stato di dissesto, la dichiarazione di fallimento di una impresa commerciale a condizione però che non riguardi un credito giudizialmente contestato dal debitore. In tal caso infatti (e a maggior ragione se la contestazione sia stata avanzata prima della proposizione della domanda al giudice fallimentare) l’inadempimento non costituisce un sicuro indice della volontà del debitore di sottrarsi alle proprie obbligazioni connessa all’impossibilità di farvi fronte per lo stato di irreversibile decozione dell’impresa, a meno che il carattere del tutto pretestuoso della contestazione non rilevi un ingiustificato e deliberato proposito di differire nel tempo il pagamento del dovuto al fine di celare una irreversibile situazione di impotenza economica.

Dalla corretta applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame discende evidente la infondatezza del reclamo proposto (dalla sola Maria Rossi) avverso il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento della Alfa s.r.l.-

La circostanza che il credito della predetta vantato (al pari di quanto vantato dalla Sigma s.a.s.) sia oggetto di contestazione in sede giudiziale esclude invero la possibilità di trarre dalla relativa inadempienza elementi di immediato riscontro della denunciata situazione di dissesto economico della società, senza che possa in questa sede procedersi ad una più approfondita valutazione di merito della fondatezza delle ragioni addotte a sostegno della contestazione rispetto alla sommaria delibazione compiuta dal Tribunale (il quale è pervenuto correttamente ad escludere il carattere pretestuoso delle eccezioni svolte dal debitore con riferimento alla complessità dei rapporti intercorsi tra gli appartenenti ad un esteso gruppo famigliare e le società a cui essi hanno dato vita, risultante dalla copiosa documentazione dimessa in atti – cfr. doc. da 2 a 11 prodotti dalla odierna reclamante in allegato alla memoria difensiva depositata avanti al tribunale -). Al riguardo si impone solo di ulteriormente rilevare che l’esito del giudizio di opposizione di terzo pendente avanti al Tribunale di Mantova non è indifferente rispetto alla posizione debitoria della Alfa s.r.l. atteso il consolidato principio per il quale il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione di terzo estende necessariamente la sua efficacia nei riguardi delle parti del giudizio originario qualora accerti un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata da opposizione (cass. 16 febbraio 1978 n. 744; cass. 25 gennaio 1993 n. 833).

Per il resto va rilevato che la società non risulta avere altre significative posizioni debitorie e che a carico della stessa non risultano protesi né procedure esecutive (se si eccettua quella promossa dal Credito Romagnolo per un credito di £. 200.000.000 derivante da una obbligazione fideiussoria prestata dalla Alfa a garanzia di un debito di Paolo Bianchi, alla quale il creditore procedente ha peraltro di recente rinunciato a seguito di transazione stipulata in data 12 gennaio 1998 con la quale è stato convenuto un pagamento dilazionato in corso di regolare esecuzione).

La mancanza di altri segni esteriori di una situazione di impotenza economica e di irreversibile dissesto della società (non riconducibili agli atti di alienazione del proprio patrimonio immobiliare – che in quanto non rientranti nell’esercizio della attività di impresa potrebbero considerarsi sintomatici di uno stato di decozione solo se compiuti per far fronte alle singole scadenze quale mezzo anormale di pagamento –) né alla denunciata irregolarità dei bilanci (di per sé non idonea a supportare una dichiarazione di fallimento), rende ragione della correttezza del provvedimento di rigetto dell’istanza assunto dal Tribunale con motivazione ineccepibile sotto il profilo logico giuridico.

Il reclamo va pertanto rigettato.

Avuto riguardo alla complessità della fattispecie si ravvisano giusti motivi di integrale compensazione delle spese del procedimento.

pqm

La Corte, visto l’art. 22 L.F. respinge il reclamo proposto da Maria Rossi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Mantova in data 27 novembre 1997;

dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.