Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8576 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Treviso, 04 Febbraio 2013. .


Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Clausola risolutiva che preveda l'accredito all'utilizzatore del ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato - Contrasto con l'articolo 1526 c.c. - Esclusione.



Non contrasta con l’art. 1526 c.c. la clausola risolutiva di un contratto di leasing c.d. traslativo che prevede in capo alla società concedente l’obbligo di accreditare al contraente inadempiente il ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato, permettendole di realizzare un profitto sostanzialmente non maggiore di quello che sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto. Infatti nell’ambito del rapporto tra capitale investito per l’acquisto del bene e ratei corrisposti e da corrispondere dall’utilizzatore, l’imputazione a vantaggio di quest’ultimo della somma ricavata dalla riallocazione del bene consente di ristabilire l’equilibrio contrattuale, escludendo quindi la possibilità di invocare l’applicazione dell’art. 1526 c.c.. (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata)


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