Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9037 - pubb. 30/05/2013

Rilievo d’ufficio di motivi di nullità non fatti valere dalla parte; nullità del contratto di mandato per la gestione della pratica risarcitoria conseguente ad un sinistro stradale e procure sottoscritte in bianco

Tribunale Verona, 11 Luglio 2012. Est. Lanni.


Rilievo d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, di motivi di nullità del contratto diversi da quelli fatti valere dalla parte.

Nullità di un contratto di mandato per la gestione della pratica risarcitoria conseguente ad un sinistro stradale.



E’ ammissibile ai sensi dell’art. 1421 c.c. il rilievo d’ufficio di motivi di nullità del contratto diversi da quelli fatti valere dalla parte. La nullità di un contratto può essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c anche nel caso in cui la parte abbia esercitato la semplice azione di annullamento. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

E’ nullo per contrarietà a norme imperative (art. 1418, primo comma c.c.) il contratto di mandato per la gestione della pratica risarcitoria conseguente ad un sinistro stradale, che preveda, anche solo indirettamente, la possibilità di gestione del contenzioso giudiziale con la compagnia assicurativa tramite la redazione di atti di citazione in nome del mandante, con l’utilizzo di procure alle liti da lui precedentemente sottoscritte "in bianco" (ossia prive di riferimenti ad uno specifico contenzioso o ad avvocati indicati nominativamente) e senza contatti diretti tra la parte e l’avvocato successivamente incaricato dai mandatari. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari



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