Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9658 - pubb. 06/11/2013

Continuità aziendale e necessaria cessione dell’azienda; tempistiche di pagamento eccessivamente dilatate e mancanza della causa concreta della proposta

Tribunale Monza, 11 Giugno 2013. Est. Buratti.


Concordato con continuità aziendale – Affitto di azienda – Previsione della successiva cessione dell’azienda all’affittuario – Necessità.

Concordato con continuità aziendale – Pagamento dei creditori privilegiati – Moratoria – Superamento del limite  temporale attraverso la formazione del consenso maggioritario sulla proposta – Impossibilità.

Concordato con continuità aziendale – Piano che preveda tempistiche di pagamento eccessivamente dilatate – Esclusione di qualsiasi sindacato di convenienza del risultato economico – Venir meno della causa concreta della proposta.



Il contratto di affitto di azienda è compatibile con lo strumento del concordato con continuità aziendale quando è propedeutico alla successiva cessione dell'azienda funzionante all'affittuario, cessione che deve, pertanto, essere prevista come obbligatoria nella proposta di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il limite temporale della moratoria stabilito dall'articolo 186 bis, comma 2, lett. c, L.F. non può essere superato attraverso la formazione del consenso sulla proposta concordataria con il sistema delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F.; detto limite può, infatti, essere derogato solo mediante singole pattuizioni (che dovranno essere allegate alla domanda di concordato) con i creditori privilegiati coinvolti, oppure mediante il meccanismo di cui all’art. 182 bis L.F. che modula l’accordo al di fuori dalla sede giurisdizionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La proposta concordataria in continuità aziendale che si basi su un piano industriale di pagamenti dalle tempistiche eccessivamente dilatate sfugge a qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori e non consente di ritenere sussistente il rapporto sinallagmatico, tipico della procedura di concordato preventivo, tra soddisfacimento dei creditori e soluzione della crisi. Ciò comporta il venir meno della causa concreta della proposta e la sua inammissibilità (cfr. Cass. S.U. civ. n. 1521 del 2013). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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