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L'Arbitrato
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Friday 08 January 2021
All’arbitrato amministrativo è applicabile l’art. 816 septies, co. 2, c.p.c. nella parte in cui prevede l’inefficacia della convenzione nel caso in cui le parti non provvedono all’anticipazione delle spese.
Arbitrato – Arbitrato amministrativo – Applicabilità dell’art. 816 septies c.p.c..
L’art. 816 septies c.p.c., comma 2, in tema di inefficacia della convenzione nel caso in cui le parti non provvedono all’anticipazione delle spese nel termine fissato, è applicabile all’"arbitrato amministrato" non in via analogica, ma in forza del diretto richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 2, che stabilisce che "ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile", quali sono quelle pertinenti in tema di arbitrato con il solo limite delle eventuali disposizioni incompatibili ("salvo quanto disposto dal presente codice") che, tuttavia, non sussistono. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 21 December 2020, n. 29192.
Tuesday 20 October 2020
Decorrenza del termine lungo per l'impugnazione del lodo.
Lodo arbitrale - Impugnazione - Termine annuale - Decorrenza - Comunicazione dell'ultima sottoscrizione - Questione di massima di particolare importanza.
La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza, se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 24 September 2020, n. 20104.
Friday 06 November 2020
L'impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale.
Lodo arbitrale - Impugnazione - Controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa - Circondario in cui si è svolto l’arbitrato - Competenza esclusiva della relativa corte d’appello - Fattispecie.
L'impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, sicché la competenza, stante il disposto di cui all'art. 828, comma 1, c.p.c., spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui la corte d'appello competente avrebbe dovuto essere individuata in quella ove aveva sede la sezione specializzata in materia di imprese, avendo la controversia ad oggetto una materia devoluta alla sua cognizione, affermando invece la competenza della corte d'appello nel cui distretto aveva sede il collegio arbitrale). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 23 September 2020, n. 19993.
Saturday 21 November 2020
Natura dell'eccezione di arbitrato.
Devoluzione della controversia ad arbitri - Regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giuridica dell'eccezione di compromesso - In senso stretto - Fondamento - Conseguenze.
In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, la proposizione dell'eccezione contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 22 September 2020, n. 19823.
Tuesday 29 September 2020
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società.
Società - Controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società - Arbitrato - Esclusione.
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
Tribunale Torino, 06 September 2020.
Tuesday 06 October 2020
Nullità sopravvenuta della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone.
Arbitrato societario - Clausola compromissoria - Modalità divergenti dall'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Nullità sopravvenuta - Rilevabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevabilità d'ufficio della predetta nullità in quanto il ricorrente aveva infondatamente denunciato, nel giudizio impugnatorio, una diversa causa di inesistenza della "potestas iudicandi" degli arbitri, dunque di illegittimità o inoperatività della clausola, in relazione al profilo del difetto di legittimazione degli eredi ad avvalersene). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 July 2020, n. 16556.
Wednesday 07 October 2020
Rilievo del difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale.
Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.
Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 July 2020, n. 16556.
Wednesday 09 September 2020
Azione di responsabilità proposta dal curatore in presenza di clausola compromissoria statutaria.
Fallimento – Azione ex art. 146 l.f. e sua natura inscindibile – Clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita – Inoperatività.
In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 della legge fall. (ex aliis Cass. n. 19308-14, Cass. n. 28533-18). Tale inoperatività deriva dal contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 23 July 2020, n. 15830.
Wednesday 01 April 2020
Aumento di capitale deliberato in epoca anteriore al fallimento, clausola compromissoria ed esecuzione coattiva.
Società di capitali - Aumento di capitale - Deliberato in epoca anteriore al fallimento - Clausola compromissoria - Esecuzione coattiva dell’obbligo di eseguire i conferimenti dovuti.
L’aumento di capitale deliberato in epoca anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, così come la richiesta di esecuzione dello stesso posta in essere in sede fallimentare, sono da ritenere compresi nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria - contenuta nello statuto sociale - concernente i «rapporti sociali».
Il comma 2 della norma dell’art. 2466 cod. civ., che concerne l’esecuzione coattiva dell’obbligo di eseguire i conferimenti dovuti, si applica anche nel caso di scioglimento o fallimento della società a responsabilità limitata, secondo quanto emerge dalla disposizione dell’art. 2491, comma 1, cod. civ.
La clausola arbitrale, eventualmente contenuta nello statuto della società, non si applica nel caso in cui il socio moroso contesti il diritto del curatore di incamerare in via definitiva le somme da questi trattenute in ragione dell’art. 2466, comma 3, cod. civ., non essendo arbitrabili le pretese fatte valere dai soci verso l’amministrazione fallimentare.
Nel caso in cui, in luogo del procedimento speciale previsto dall’art. 2466 cod. civ., il curatore avvii l’esecuzione forzata ex art. 150 l. fall., la richiesta di esecuzione dell’aumento di capitale sfociata nel decreto ingiuntivo non riguarda la materia del credito del socio verso la società fallita, bensì il credito della fallita nei confronti del socio.
Il diritto della società al versamento dei conferimenti dovuti dai soci morosi è da ritenere «disponibile» ai sensi degli artt. 806 e 808 cod. proc. civ., posto che la norma dell’art. 2466, co. 3, cod. civ. abilita l’amministratore, al ricorrere di determinati presupposti, a ridurre il capitale sociale. (Lucrezia Cipriani) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 25 February 2020, n. 4956.
Friday 27 December 2019
La clausola arbitrale contenuta nello statuto non si applica all’azione di responsabilità esercitata dal curatore.
Azione di responsabilità esercitata dal curatore – Azione sociale – Clausola arbitrale – Applicazione all’azione del curatore – Esclusione.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori della società fallita cumula in sé l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali; in ragione della natura inscindibile delle due azioni, deve dunque escludersi l’operatività nei confronti del curatore della clausola compromissoria inserita nello statuto della società che demandi agli arbitri tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, posto che il perimetro operativo di detta clausola non può comprendere l'azione che spetta ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 09 December 2019.
Thursday 05 December 2019
Interpretazione di clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata ante d.lgs. n. 40 del 2006.
Clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata "ante" d.lgs. n. 40 del 2006 - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.
La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 31 October 2019, n. 28011.
Thursday 31 October 2019
Procedimento monitorio ed inibitoria. Riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero ed effetti del decreto del Presidente della Corte d’appello.
Procedimento monitorio – Opposizione – Definizione con sentenza in rito favorevole all’opponente – Inibitoria – Applicazione dell’art. 373 c.p.c.
Procedimento monitorio – Opposizione – Inibitoria – Ammissibilità – Distinzione
Arbitrato – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri – Effetti del decreto del Presidente della Corte d’Appello – Mero riconoscimento dell’efficacia del lodo straniero – Immediata esecutività ope legis – Esclusione.
Il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che, anche nelle ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito in rito in senso sfavorevole all’opponente (nelle quali la sentenza che definisce il processo di opposizione certamente non si sostituisce al decreto ingiuntivo opposto), il potere inibitorio resti pur sempre regolato dagli artt. 373 c.p.c., a nulla rilevando che l’oggetto dell’inibitoria sia costituito anche dal provvedimento opposto, oltre che dalla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione.
Questa soluzione è compatibile con l’ipotesi della sentenza di estinzione e di inammissibilità pronunciata in unico grado, ovvero di qualsiasi altra pronuncia che definisce in rito in senso sfavorevole all’impugnante il giudizio di appello: in tal caso, infatti, oggetto dell’inibitoria ex art. 373 c.p.c. sono tanto la sentenza di unico grado, quanto il provvedimento opposto.
Con riferimento alle istanze di sospensione ex artt. 283 o 373 c.p.c. aventi ad oggetto le sentenze rese a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve effettuare un distinguo fra le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo che ha dato origine al giudizio di opposizione sia stato munito di clausola di provvisoria esecuzione in sede di emissione (art. 642 c.p.c.) o nel corso del giudizio di opposizione (art. 648 c.p.c) e la diversa ipotesi in cui il decreto, non munito di provvisoria esecutività ab origine o in itinere, abbia acquistato tale natura per effetto del rigetto dell’opposizione.
L’inibitoria deve infatti ritenersi ammissibile solo nel secondo caso, in quanto in tale evenienza la esecutività del decreto dipende strettamente e inscindibilmente dalla esecutività della sentenza reiettiva dell’opposizione.
Occorre stabilire se in virtù del decreto emesso ai sensi dell’art. 839 c.p.c. il lodo straniero sia immediatamente esecutivo, ovvero se, a tal fine, debba attendersi la sentenza di rigetto dell’opposizione (ove proposta) o, in alternativa, l’inutile decorso del termine per proporla: nel qual caso la relativa dichiarazione di esecutività sarà regolata dall’applicazione dell’art. 647 c.p.c. in virtù del rinvio contenuto nell’art. 840 comma 2 c.p.c. agli artt. 645 e ss. c.p.c., in quanto compatibili.
Orbene, in assenza di una espressa previsione normativa e tenuto conto della lettera del comma 4 dell’art. 839 c.p.c. - che si esprime unicamente in termini di efficacia e non anche di esecutività - il decreto emesso dal Presidente della Corte delegato deve intendersi limitato al mero riconoscimento dell’efficacia del lodo straniero (ricorrendone le condizioni) senza tuttavia conferirgli, con tale riconoscimento, l’immediata esecutività ope legis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano, 07 October 2019.
Wednesday 11 December 2019
La mera pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non può paralizzare il diritto degli arbitri alla quantificazione e riscossione del loro onorario in ragione dell’attività espletata.
Diritto al compenso degli arbitri per l’attività espletata in presenza di eventuali vizi del provvedimento decisorio adottato – Sussistenza
Compenso determinato alla stregua dei principi imposti dall’art. 2233 co. 2 cod. civ. in misura adeguata all’importanza dell’opera prestata – Criteri equitativi – Applicabilità.
Non costituisce impedimento alla statuizione richiesta dagli arbitri la circostanza che il lodo arbitrale è stato impugnato avanti alla Corte di Appello e che la stessa ne ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva.
La mera pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non può paralizzare il diritto degli arbitri alla quantificazione e riscossione del loro onorario in ragione dell’attività espletata. La Corte di legittimità (sentenza n. 14799/2008) ha predicato la sussistenza del credito per l’onorario, a favore dell’arbitro, non è impedita da eventuali vizi del provvedimento decisorio adottato, da far valere a norma dell’art. 829 cod. civ.
In relazione ai criteri da osservare per la determinazione del compenso, va considerato che non può farsi riferimento al d.m. 398/2000, poichè tale norma trova applicazione esclusivamente per le controversie arbitrali in materia di lavori pubblici mentre nella fattispecie si tratta di un appalto tra privati; e nemmeno può spiegare efficacia il d.m. 585/1994 in materia di compensi per l’attività forense anche stragiudiziale, che riguarda i componenti del collegio arbitrale che rivestano la qualità di avvocati, mentre nella fattispecie si tratta di ingegneri.
Ed allora può farsi ricorso a criteri equitativi ritenuti più adeguati all’oggetto e al valore della controversia, nonchè alla natura e al’importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali (Cass. n. 11128/2006; Cass. n. 7764/2004). Sulla base delle considerazioni che precedono il compenso dovuto al collegio può essere determinato alla stregua dei principi imposti dall’art. 2233 co. 2 cod. civ., in misura adeguata all’importanza dell’opera prestasta ed al decoro della loro professione (ingegneri). (Claudio Alviggi) (riproduzione riservata)
Tribunale Avellino, 20 June 2019.
Friday 05 July 2019
Carattere simulato del contratto e potestas iudicandi degli arbitri.
Cognizione degli arbitri - Accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere - "Potestas iudicandi" - Sussistenza.
L'accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri rientra nella "potestas iudicandi" di questi ultimi, in quanto la loro cognizione si estende, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto fatto valere da una parte sia fondato. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 31 May 2019, n. 14884.
Tuesday 28 May 2019
Clausola compromissoria societaria e applicazione della legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Arbirato - Clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione del lodo per errores in iudicando - Ammissibilità.
In caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in iudicando anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili e il giudizio non abbia a oggetto l’invalidità di delibere assembleari, poiché il riferimento del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36 all’art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 della disposizione citata, ma pur sempre implica che, per stabilire se l’impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 22 May 2019, n. 13842.
Friday 15 March 2019
Causa non imputabile per errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale (omessa impugnazione del lodo).
Errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale - Rimessione in termini per causa non imputabile - Esclusione.
La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), non è invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate, come quella di non impugnare il lodo per errori di diritto, in presenza di convenzione arbitrale anteriore alla riforma del d.lgs. n. 40 del 2006.
Cassazione Sez. Un. Civili, 12 February 2019, n. 4135.
Saturday 02 March 2019
Incluse nel perimetro della clausola compromissoria le controversie riferibili al periodo anteriore alla stipula.
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 08 February 2019, n. 3795.
Saturday 09 February 2019
Compromettibilità in arbitri di impugnazione di delibera assembleare di società per omessa convocazione del socio. Clausola compromissoria per arbitrato irrituale ed improponibilità del giudizio ordinario.
Delibera assemblea dei soci - Impugnazione - Omessa convocazione - Clausola compromissoria statutaria - Disponibilità del diritto - Compromettibilità in arbitri - Sussistenza.
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione; sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
Tribunale Brescia, 22 January 2019.
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