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Deontologia
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Thursday 07 January 2021
Nei procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense le notificazioni si effettuano per via telematica.
Procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense - Notificazioni - Esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, con effetti dal 30 giugno 2020, ha novellato il D.L. n. 179 del 2012, all’art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, estendendo anche ai procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale la previsione - già dettata per i procedimenti civili - secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 21 December 2020, n. 29177.
Thursday 24 December 2020
Covid-19: Modalità di partecipazione del giudice delle udienze civili mediante collegamenti da remoto.
Procedimento civile - Misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - Svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto - Modalità di partecipazione del giudice - Previsione che lo svolgimento dell'udienza deve, in ogni caso, avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.
Corte Costituzionale, 11 December 2020, n. 269.
Wednesday 30 December 2020
La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza.
Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione). (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 December 2020, n. 27773.
Wednesday 30 December 2020
Esami di avvocato: l'ineleggibilità dei membri del consiglio dell'ordine è limitata alla tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione dell'incarico.
Consigli dell'ordine - Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell’ordine - Ineleggibilità di cui all’art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 - Portata - Limiti - Illegittimità costituzionale - Insussistenza - Fondamento.
In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell'ordine forensi, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 138 del 2011, la causa di ineleggibilità, prevista dall'art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, deve essere riferita alla tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico, sicché deve escludersi che la norma, così interpretata, presenti profili di illegittimità costituzionale, ponendo una preclusione che non concerne un periodo temporalmente illimitato né, in sé, eccessivo o irragionevole, ed integrando una scelta discrezionale del legislatore intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale in linea con i valori espressi dalla Costituzione. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 December 2020, n. 27769.
Thursday 31 December 2020
Giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati e decorrenza del termine breve di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF.
Giudizi disciplinari - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente - Fondamento - Difesa affidata ad altro professionista - Conseguenze.
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 December 2020, n. 27773.
Tuesday 15 December 2020
Disciplinare a carico dei magistrati: al giudizio di impugnazione si applica la disciplina del processo penale.
Magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni - Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Operatività delle norme del rito penale nella fase introduttiva del giudizio di legittimità - Conseguenze - Art. 370 c.p.c. - Inapplicabilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva di proposizione del ricorso, che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporlo, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice "a quo", restando, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile, che pone invece a carico del ricorrente l'onere della notificazione dell'impugnazione alle controparti e del suo deposito e, specularmente, a carico di queste ultime quello della notificazione e del deposito del controricorso; pertanto, non trova applicazione l'art.370 c.p.c., che onera la controparte a proporre il controricorso, essendo il suo diritto di difesa garantito dall'obbligo di comunicazione dell'udienza di discussione e dalla facoltà della stessa di presentare memorie e di partecipare all'udienza. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 November 2020, n. 24631.
Tuesday 15 December 2020
Vantaggioso contratto di consulenza stipulato dal coniuge del magistrato con erogazione di un vistoso compenso.
Magistratura - Illecito disciplinare - Art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento materiale - Ottenimento personale da parte del magistrato del prestito o della agevolazione - Contenuto - Fattispecie.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della configurazione dell'elemento materiale dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è sufficiente il conseguimento del vantaggio da parte di un terzo in qualche modo legato al magistrato, occorrendo invece che il percettore sia proprio quest'ultimo, sia pure mediatamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, nella parte in cui aveva ritenuto integrato il detto elemento oggettivo in seguito alla stipulazione, tra il coniuge del magistrato e un soggetto indagato in un procedimento penale presso l'ufficio di sua appartenenza, di un vantaggioso contratto di consulenza, comportante l'erogazione di un vistoso compenso, senza verificare se da esso l'incolpato avesse tratto un personale beneficio). (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 November 2020, n. 24630.
Saturday 19 December 2020
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati non è configurabilità il c.d. 'bis in idem'.
Magistratura - Procedimento disciplinare - Trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 - Trasferimento d’ufficio ex art.13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Cumulo dei due procedimenti per i medesimi fatti - Violazione del divieto di “bis in idem” - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, è esclusa la configurabilità di un "bis in idem" – sia di diritto convenzionale, sia di diritto unionale sia di diritto interno – nell'ipotesi in cui al magistrato già sottoposto al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art.2 del r.d. n. 511 del 1946, siano applicate, per i medesimi fatti, la sanzione accessoria o la misura cautelare del trasferimento d'ufficio, rispettivamente previste nel comma 1 e nel comma 2 dell'art.13 del d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione a procedimenti relativi ad illeciti disciplinari; ciò in ragione dell'ontologica diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti, atteso che il primo, a differenza del secondo, si fonda sull'accertamento di situazioni oggettivamente lesive dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, a prescindere da ogni indagine o valutazione relative a profili soggettivi di responsabilità e non ha, pertanto, funzione sanzionatoria, esulando da esso ogni sindacato di colpevolezza o "riprovevolezza" del comportamento dell'interessato. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 November 2020, n. 24631.
Saturday 19 December 2020
Nei procedimenti dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM non trovano applicazione le regole di attribuzione della competenza per territorio dettate nell'art. 11 c.p.p..
Magistratura - Procedimento disciplinare - Procedimenti di competenza della Sezione disciplinare del CSM - Art.11 c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Nei procedimenti dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM non trovano applicazione le regole di attribuzione della competenza per territorio dettate nell'art.11 c.p.p., avuto riguardo all'unicità dell'organo giurisdizionale, che opera a livello nazionale. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 November 2020, n. 24631.
Tuesday 24 November 2020
Gli studenti fuori corso non possono svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato durante l'ultimo anno del corso di laurea.
Praticanti procuratori - Art. 41, comma 6, lett. d) della l. n. 247 del 2012 - Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti - Requisito di ammissione - Iscrizione all’ultimo anno del corso di studio - Nozione - Disciplina convenzionale ex art. 40 della l. n. 247 del 2012 - Idoneità derogatoria - Esclusione.
La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 03 November 2020, n. 24379.
Thursday 26 November 2020
Avvocato e sanzioni disciplinari: ius superveniens più favorevole non applicabile in ordine alla prescrizione.
Avvocato - Azione disciplinare - Prescrizione - Ius superveniens più favorevole all'incolpato - Inapplicabilità - Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile - Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 28 October 2020, n. 23746.
Friday 27 November 2020
Avvocato: la transazione con il cliente è irrilevante ai fini disciplinari.
Avvocato - Procedimento disciplinare originato da un esposto del cliente nei confronti dell'avvocato - Transazione intervenuta, nel corso del procedimento, tra l'avvocato incolpato ed il suo cliente - Irrilevanza - Fondamento.
Qualora il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato abbia avuto origine da un esposto del cliente, l'intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l'incolpato e il suo assistito non può influire sul corso del procedimento stesso (comportandone la possibile interruzione od estinzione), poiché l'esercizio del potere disciplinare è previsto a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l'organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 October 2020, n. 23593.
Saturday 28 November 2020
Nel procedimento a carico dell'Avvocato non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo.
Avvocato - Procedimento disciplinare di primo grado - Termini perentori per l'inizio e la definizione - Insussistenza - Conseguenze - Fondamento.
Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare; ne consegue che in tale procedimento non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della l. n. 241 del 1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 October 2020, n. 23593.
Wednesday 09 December 2020
Il magistrato può partecipare ad un documentario divulgativo della vicenda di un procedimento penale ancora pendente.
Disciplina della magistratura - Partecipazione del magistrato ad un documentario divulgativo della vicenda riguardante un procedimento penale su invito del produttore - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la condotta del magistrato, consistita nella partecipazione ad un documentario divulgativo della vicenda di un procedimento penale, su invito del produttore, non integra di per sé l'illecito di cui all'art.2, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale richiede la preventiva costituzione e la successiva utilizzazione, da parte del magistrato medesimo, di canali informativi personali, riservati o privilegiati. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 15 October 2020, n. 22373.
Wednesday 16 December 2020
La mancata decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione nel termine di sei mesi non determina la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del trasferimento ad altra sede.
Magistratura - Procedimento disciplinare - Ricorso alle Sezioni Unite - Mancata decisione nel termine di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Conseguenze - Estinzione della misura cautelare del trasferimento d’ufficio disposta ex art. 13, comma 2, dello stesso decreto legislativo - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, la mancata decisione, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione nel termine di sei mesi dalla data di proposizione del ricorso (previsto dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006) non determina la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del trasferimento ad altra sede o della destinazione ad altre funzioni eventualmente disposta, a carico dell'incolpato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, atteso che, per un verso, la fase di legittimità del giudizio disciplinare è esclusa dal regime estintivo-decadenziale contemplato dall'art. 15 del predetto decreto legislativo e che, per l'altro, il carattere speciale della disciplina del relativo procedimento si traduce, sul piano sostanziale, nell'applicazione di sanzioni che non hanno natura penale ma amministrativa e, sul piano processuale, nell'operatività - salvo che per la fase strettamente introduttiva e di instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità - della disciplina dettata dal codice di procedura civile; pertanto, non è evocabile un effetto estintivo della misura cautelare in analogia a quanto espressamente previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p., per la tardiva decisione del tribunale investito del riesame di misure coercitive nel procedimento cautelare penale, né la mancata previsione di tale effetto può suscitare fondati dubbi di legittimità costituzionale del citato comma 2 dell'art.24 del d.lgs. n. 109 del 2006, per contrasto con gli art. 3, 24 e 111 Cost., dovendosi ritenere rispondente al non arbitrario esercizio di una tipica discrezionalità legislativa la valutazione che la stringente scansione temporale decadenziale di cui al precedente art. 15 fosse bastevole a stabilire un congruo punto di equilibrio tra l'interesse dello Stato al completo e ponderato accertamento della responsabilità e l'interesse dell'incolpato a non vedersi sottoposto "sine die" a giudizio disciplinare. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 06 October 2020, n. 21432.
Friday 30 October 2020
Volta che il lavoratore sia regolarmente iscritto, il mancato pagamento dei contribuiti non esclude l'operatività della tutela assicurativa.
Previdenza - Lavoratori autonomi - Principio di automaticità delle prestazioni - Applicabilità - Condizioni - Pagamento tardivo dei contributi - Rilevanza.
L'esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 59, comma 19, della l. n. 449 del 1997, non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale; ne consegue che, una volta che il lavoratore sia regolarmente iscritto, il mancato pagamento dei contribuiti non esclude l'operatività della tutela assicurativa, ma comporta unicamente la sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 October 2020, n. 21302.
Saturday 10 October 2020
Il difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum.
Processo civile – Elezione di domicilio – Distinzione – Mutamenti di domicilio.
Va fatta una chiara distinzione tra la parte che elegge domicilio presso il suo difensore, e questi appartenga al foro del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato, e la parte che nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83) nel luogo dove ha sede il giudice.
Nel primo caso, i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l’albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum.
[Nel caso di specie, il difensore domiciliatario aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il cambiamento dell’indirizzo dello studio legale da Viale * a Via *, sicché la notifica presso il precedente indirizzo, effettuata ex art. 140 c.p.c., e perfezionatasi per compiuta giacenza è stata ritenuta nulla.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 22 September 2020, n. 19754.
Wednesday 09 December 2020
Procedimento disciplinare a carico di magistrati: il componente della sezione disciplinare può testimoniare.
Disciplina della magistratura - Indicazione di componenti della Sezione disciplinare quali testimoni - Incompatibilità ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Insussistenza - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la mera indicazione come testimone di un componente della Sezione disciplinare non determina quell'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di giudice prevista dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché altrimenti si verificherebbe un insolubile corto circuito per cui ogni parte di qualsiasi processo potrebbe potestativamente determinare "ad libitum" tale incompatibilità e paralizzare all'infinito il processo dal quale (e non nel quale) voglia difendersi, con conseguente violazione degli artt. 24, comma 1, e 111, comma 2, Cost. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 22 September 2020, n. 19893.
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