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Diritto di Famiglia
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Friday 21 October 2016
Maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita.
Donne legate da un rapporto di coppia - Procedura di maternità assistita - Gravidanza a seguito di donazione di ovocita dalla propria partner - Assimilabilità alla fecondazione eterologa - Ragioni e distinzioni
Atto di nascita straniero - Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall'una all'altra - Iscrizione nei registri dello stato civile - Violazione dell'ordine pubblico - Esclusione.
La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne. (massima ufficiale)
Il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrasta con l’ordine pubblico dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione del suo status filiationis, validamente acquisito all’estero. (massima ufficiale)
Cassazione civile, 30 September 2016, n. 19599.
Tuesday 20 September 2016
Morte del coniuge in pendenza del termine per il passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio.
Morte del coniuge in pendenza del termine per il passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio - Effetti
Legittimazione del coniuge superstite a proporre appello per far dichiarare la cessazione della materia del contendere anche se in primo grado i coniugi hanno assunto conclusioni conformi.
Il coniuge, anche se ha assunto in sede di giudizio di primo grado conclusioni conformi in punto pronuncia sentenza parziale di divorzio, è legittimato a proporre appello al fine di far dichiarare la nullità della sentenza parziale di divorzio per cessazione della materia del contendere in conseguenza della sopravvenuta morte del coniuge nelle more del termine per il passaggio in giudicato, avendo diritto, in un contesto successorio, di essere riconosciuto coniuge superstite anziché divorziato. (Paolo Gallinatti) (riproduzione riservata)
Appello Torino, 16 August 2016.
Thursday 08 September 2016
Criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Pensione di reversibilità – Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge – Criteri
Pensione di reversibilità – Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge – Soggetto tenuto alla corresponsione degli arretrati – Ente previdenziale – Facoltà di recupero dal coniuge superstite.
La ripartizione del trattamento di reversibilità non può ridursi ad un mero calcolo matematico i cui addendi siano costituiti dalla durata dei rispettivi matrimoni delle due parti, ma deve tener conto di ulteriori criteri di valutazione, quali la durata della convivenza prematrimoniale del solo coniuge superstite, stante la parificazione ormai consolidata che assimila la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale, mentre del tutto neutrale è l’eventuale convivenza che abbia preceduto il primo matrimonio, la misura dell’assegno attribuito al coniuge divorziato che non abbia contratto nuovo matrimonio, le complessive condizioni economiche degli aventi diritto, l’età raggiunta e ogni altro elemento utile in relazione alle particolarità del caso concreto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Nel caso in cui il coniuge superstite, dal decesso del coniuge titolare della pensione, abbia percepito integralmente la pensione di reversibilità in parte dovuta anche al coniuge divorziato, spetta all’ente previdenziale l’obbligo di corrispondere al coniuge divorziato gli arretrati, salva la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 03 August 2016.
Thursday 08 September 2016
Matrimonio straniero in forma telematica.
Matrimonio contratto con cittadino straniero per forma telematica – Compatibilità con l’ordine pubblico interno – Sussistenza.
E’ compatibile con l’ordine pubblico interno il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 25 July 2016, n. 15343.
Tuesday 18 October 2016
Matrimonio in forma telematica senza la contestuale presenza dei nubendi.
Matrimonio - Contratto con cittadino straniero per via telematica - Compatibilità con l'ordine pubblico interno - Sussistenza.
E' compatibile con l’ordine pubblico interno il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi. (massima ufficiale)
Cassazione civile, 25 July 2016, n. 15343.
Wednesday 07 September 2016
Sulla modifica delle condizioni di divorzio.
Modifica delle condizioni di divorzio - Presupposti .
Nello schema prefigurato dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, la revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio non si configura come una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi gli ex coniugi, ma rappresenta il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, che, pur non essendo sovrapponibile a quella emergente dalla sentenza di divorzio, in quanto condizionata dall'intervenuto mutamento dello stato di fatto, presuppone anch'essa il raffronto tra le rispettive risorse patrimoniali e reddituali: tale comparazione risulta infatti indispensabile alfine di stabilire se i mezzi di cui può disporre il richiedente siano divenuti insufficienti ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza del matrimonio, o che avrebbe potuto ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, ovvero se le risorse dell'obbligato gli consentano di continuare a versare il contributo precedentemente stabilito. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 19 July 2016, n. 14734.
Thursday 06 October 2016
Tutela del possesso sulla casa coniugale nei confronti del terzo proprietario.
Processo civile – Azione cautelare possessoria – Esperita dal coniuge assegnatario della casa coniugale contro il coniuge spogliante – Ammissibilità – Reclamo da parte del terzo proprietario dell’immobile – Inammissibilità.
Il principio stabilito da Cass. 21/3/2013, n.7241, secondo il quale “la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio”, deve essere a maggior ragione applicato fra coniugi, rispetto a ciascuno dei quali – pur se non proprietario – può sicuramente ricostruirsi una posizione di compossesso del bene.
Venuta meno la vita coniugale con la separazione, se vi sono figli minori o non autosufficienti, in mancanza di accordo è il giudice della separazione, pur non innovando il titolo di godimento o i diritti reali delle parti, a concentrare la situazione possessoria in capo al coniuge in favore del quale venga disposta l’assegnazione della casa familiare.
In questa sede non è opponibile al possessore il vieto brocardo feci, sed jure feci. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)
Tribunale Ravenna, 13 July 2016.
Wednesday 27 July 2016
Dichiarazione congiunta dei redditi e successiva separazione.
Dichiarazione dei redditi congiunta – Successiva separazione dei coniugi – Persistenza del vincolo di solidarietà – Sussiste.
Ai sensi dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né ciò e suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 184 del 1989 e ord. n. 4 del 1998), dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (tra altre, Cass. nn. 4863 del 2002, 2021 del 2003, 19896 del 2006, 23553 del 2015). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 July 2016, n. 13733.
Friday 21 October 2016
Azione di disconoscimento di paternità e decorrenza del termine annuale di decadenza.
Azione di disconoscimento di paternità - Termine annuale di decadenza - Onere della prova a carico del ricorrente - Principio di non contestazione - Utilizzabilità - Decadenza - Rilievo ufficioso - Ammissibilità.
Al fine di provare la mancata decorrenza del termine annuale di decadenza dall’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità, il ricorrente può avvalersi anche della mancata contestazione del momento della conoscenza dell’adulterio, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di rilevare d’ufficio l’eventuale decadenza altrimenti risultante “ex actis”. (massima ufficiale)
Cassazione civile, 30 June 2016, n. 13436.
Friday 01 July 2016
Adozione coparentale (stepchild adoption).
Cd. Stepchild adoption – Legittimità – Sussiste.
L’art. 44 lett. d) della l. n. 184/1983, là dove prevede l’adozione del minore in casi particolari, in presenza della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, va interpretato alla luce del quadro costituzionale e convenzionale ed in particolare dei principi affermati dalla Corte EDU in ordine al best interest del minore. La tesi per la quale, anche nell’ipotesi di cui alla lett. d) cit., l’adozione sarebbe comunque subordinata alla preventiva declaratoria dello stato di abbandono “condurrebbe sempre ad escludere che l’adozione possa conseguire ad una relazione già instaurata e consolidata con il minore, essendo tale condizione relazionale contrastante con l’accertamento di una situazione di abbandono”, così come configurata dall’art. 8 della l. n. 184/1983. Solo l’adozione “legittimante” postula la situazione di abbandono del minore, non invece quella “non legittimante” (in casi particolari). Si conferma l’interpretazione dell’espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” nel senso che «deve ritenersi sufficiente l’impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo e non solo quella “di fatto”, derivante da una situazione di abbandono in senso tecnico-giuridico». Poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d) possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame de requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57 primo comma n. 2) non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner. E’ dunque legittima quella che, mutuando un’espressione anglofona, è stata definita stepchild adoption anche in favore del compagno dello stesso sesso del genitore biologico del minore. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 22 June 2016, n. 12962.
Thursday 14 July 2016
Figli maggiorenni: a 30 anni, si presume che la mancanza di indipendenza economica sia colposa.
Mantenimento dei figli maggiorenni – Raggiungimento di una età che, in genere, determina conseguimento dell’indipendenza economica – Valutazione dell’età in via presuntiva – Sussiste.
La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. L’avanzare dell’età concorre a conformare l’onere della prova gravante sull’obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un’autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all’interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 22 June 2016, n. 12952.
Friday 15 July 2016
Figli maggiorenni: se la spesa è nel loro interesse e compatibile con le condizioni economiche dei genitori, va sostenuta sia da padre che madre.
Mantenimento dei figli maggiorenni – Concorso alle spese straordinarie – Diritto del genitore anticipatario al rimborso – Dissenso dell’altro genitore – Obbligo del rimborso – Sussiste – Condizioni: rispondenza della spesa all’interesse del figlio e compatibilità della spesa con le condizioni economiche dei genitori.
Il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 10 June 2016, n. 12013.
Tuesday 14 June 2016
Procedimento di adottabilità: al minore va garantita l’assistenza tecnica in giudizio.
Procedimento di adottabilità – Assistenza legale del minore – Necessità – Sussiste.
In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d’interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. La nomina di un curatore speciale è necessaria qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell’apertura del procedimento, ovvero, come si diceva, nel caso in cui sussista d’interessi, anche solo potenziale, tra il minore ed il suo rappresentante legale. Tale conflitto è ravvisabile in re ipsa nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite che può essere diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest’ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev’essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore. Dal coordinamento delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 4 e 10 comma 2 della legge n. 184/1983 e successive modificazioni emerge non solo la volontà del legislatore di considerare necessaria la partecipazione al procedimento del minore e dei genitori, ovvero in mancanza, degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano con il minore rapporti significativi, ma anche quella di garantire loro una assistenza legale finalizzata all’esplicazione di una effettiva difesa nel processo. Se l’art. 10 prevede che all’atto dell’apertura del procedimento genitori del minore siano avvertiti e invitati a nominare un difensore, nonché informati della nomina di un difensore di ufficio nel caso non vi provvedano, non può logicamente ritenersi che una tutela inferiore possa essere accordata alla partecipazione del minore al procedimento di cui è la parte principale, in ragione della mancata previsione di un tale invito al tutore già nominato o nominato contestualmente all’apertura del procedimento. Pur potendosi considerare implicito un tale avviso nella nomina del tutore, legata all’apertura del procedimento, non può non ritenersi infatti una conseguenza logica del diritto all’assistenza legale del minore, che la mancata nomina di un difensore da parte del tutore, che non abbia la qualità per stare in giudizio personalmente (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 15363 del 22 luglio 2015), comporta necessariamente la nomina di un difensore d’ufficio ovvero la nomina di un curatore speciale che, se non abilitato a stare in giudizio personalmente, dovrà provvedere alla nomina. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 08 June 2016, n. 11782.
Friday 17 June 2016
Accesso del concepito al materiale biologico del presunto padre, defunto prima della nascita.
Nascituro concepito fuori da matrimonio – Morte del presunto padre e cremazione del corpo – Azione della madre per accedere a materiale biologico del presunto padre al fine di effettuare il test del D.N.A. in vista della futura azione di accertamento della paternità – Ammissibilità – Sussiste
Convivenze di fatto – Elemento costitutivo – Dichiarazione anagrafica – Esclusione .
E’ ammissibile l’azione cautelare, promossa dalla madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, dopo la morte del padre, per accedere a materiale biologico del medesimo al fine di conservare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di paternità, da instaurare ex art. 269 c.c.; l’azione può in particolare essere promossa dove il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa la intervenuta cremazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 31 May 2016.
Tuesday 24 May 2016
Azioni di Stato: difetto di giurisdizione del giudice italiano se il minore è cittadino di altro Stato e ivi residente.
Azione di stato – Domanda giudiziale per l’autorizzazione a riconoscere il figlio nato fuori da matrimonio .
In materia di riconoscimento del figlio nato fuori da matrimonio, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano ove, seppur il presunto padre sia italiano con residenza in Italia, la madre resistente sia cittadina di altro Stato UE residente in suddetto Stato e il minore, nato in altro Stato UE, sia ivi residente e cittadino di detto Paese. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 16 May 2016.
Wednesday 01 June 2016
Ascolto del minore: si indirettamente, con specifica delega a soggetti esperti.
Audizione del minore – Ascolto cd. indiretto – Ammissibilità – Sussiste .
Il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell’ascolto sconsiglino; in ogni caso, qualora particolari circostanze lo richiedano, l’obbligo può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti (Cass. 15 maggio 2013, n. 11687). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 12 May 2016, n. 9780.
Friday 03 June 2016
In materia di fondo patrimoniale.
Mediazione obbligatoria – Fondo patrimoniale – Esclusione
Cessazione del fondo – Esclusione in caso di figli minori di età – Esclusione in caso di nipoti minori di età – Non sussiste
Cessazione del fondo – Esclusione in caso di figli minori di età – Esclusione in caso di nipoti minori di età – Non sussiste.
Nelle controversie in materia di fondo patrimoniale, non si applica la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, posto che la fattispecie in esame non può considerarsi compresa nei “patti di famiglia” indicati dalla norma citata che si riferisce evidentemente alla ben diversa fattispecie di cui all’art. 768bis c.c. E ciò tanto più se si considera l’ordine degli istituti cui si applica la c.d. mediazione obbligatoria dettato dall’art. 5 del citato Dlgs e la necessità di un’interpretazione restrittiva delle ipotesi di mediazione obbligatoria. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
In materia di fondo patrimoniale, se è vero che il legislatore ha voluto prevedere uno strumento giuridico che consenta di assicurare le esigenze della famiglia, mettendo i beni oggetto del fondo al riparo da rischi conseguenti ad una eventuale e non accorta gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi, è, altresì, vero che tale vincolo di destinazione, che si traduce di fatto in un serio limite alla libera circolazione dei beni, trova ben precisi correttivi nelle cause di cessazione del fondo che sono appunto identificate nelle ipotesi giuridiche che pongono fine alla vicenda coniugale costitutiva della famiglia. L’eccezione individuata dall’art. 171 comma 2 c.c che di fatto prevede una sorta di ultra attività del fondo al verificarsi delle cause di cessazione previste al comma 1 della citata norma, ovverosia la presenza di figli minori, non può essere interpretata in via estensiva, come pretende la difesa della convenuta. Sono di ostacolo, non solo il dato letterale che usa il termine “figlio” (e non nipote), ma anche la ratio sottesa all’istituto, già sopra indicata. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Il fondo patrimoniale costituito dai coniugi viene annotato a margine dell'atto di matrimonio ex art. 167 e 162 c.c. e trascritto nei registri immobiliari ex art. 2647 c.c.; ne consegue che, pur nel silenzio della legge, deve essere disposta l'annotazione del provvedimento, che accerta il venir meno del vincolo costituito dai coniugi sui beni immobili costituenti il fondo e che costituisce titolo esecutivo, rispettivamente a margine dell'atto di matrimonio e nei registri immobiliari al fine di tutelare anche i terzi estranei che dal permanere di tali annotazioni e trascrizioni subiscono un pregiudizio non altrimenti rimediabile. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 29 April 2016.
Wednesday 01 June 2016
Assegno di mantenimento variabile se la casa familiare è occupata di fatto.
Separazione – Coniugi comproprietari della casa coniugale – Assegno di mantenimento – Variabile in base all’occupazione dell’immobile – Sussiste.
In materia di separazione, ove i coniugi siano comproprietari dell’immobile destinato, durante la convivenza, a casa familiare, il giudice può porre a carico del coniuge titolare di maggior reddito (che occupi da solo il cennato immobile), un contributo di mantenimento a favore del coniuge cd. debole (che non gode invece della casa), in misura variabile, ovvero condizionato al fatto che l’onerato, pur non avendo diritto alla assegnazione dello alloggio, permanga o meno in detta situazione di “vantaggio” di fatto; ai sensi dello art. 156 2° co cc, infatti, la entità della somministrazione da erogare al coniuge separando economicamente sfavorito deve essere liquidata dal giudice avuto riguardo non soltanto ai redditi dello obbligato ma altresì “alle circostanze”, fra le quali non può non includersi anche quella in esame; del resto, così come la assegnazione giudiziale dello immobile al coniuge collocatario dei figli ha un particolare contenuto economico, valorizzato espressamente dagli artt. 337-sexies cc e 6 legge divorzio ai fini della regolazione dei rapporti economici tra le parti, non potrebbe non venire in considerazione anche la situazione di “ragion fattasi” da parte del coniuge non assegnatario; né va trascurato il fatto che, ove si prescindesse da detto fattore ai fini della liquidazione dello assegno, si rischierebbe di protrarre a tempo indefinito la situazione di vantaggio di un coniuge in danno dell’altro rispetto alla fruizione dello immobile di comproprietà, potendo l’uno non avere interesse ad addivenire alla divisione del cespite (mediante vendita a terzi, acquisto della quota, o divisione giudiziale) e l’altro non avere la possibilità economica per fare ciò (nel caso di specie, il Tribunale ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 500,00 mensili da ridursi ad euro 250,00 mensili rivalutabili a far tempo dal suo rilascio della casa familiare).
Tribunale Como, 27 April 2016.
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