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Diritto e Procedura Civile
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Thursday 15 April 2021
Controversia tra impresa petrolifera e gestore di impianto distribuzione carburanti: il giudice competente.
Competenza per materia - Controversia tra impresa petrolifera e gestore impianto distribuzione carburanti - Gestore persona fisica con un dipendente - Parasubordinazione - Giudice del lavoro.
Il rapporto tra il proprietario e il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti che tragga origine da contratti distinti di comodato d’uso e di somministrazione, collegati tra loro e contrassegnati da un’unica causa, presenta elementi della c.d. parasubordinazione quando l’impianto sia gestito personalmente dal gestore, con la collaborazione di un solo dipendente, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla competenza del Giudice del Lavoro del luogo del domicilio del gestore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Alessandria, 30 March 2021.
Tuesday 06 April 2021
Quando la Cassazione può decidere sulla tardività dell’opposizione agli atti esecutivi.
Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Tardività – Questione non decisa dal giudice di merito – Decadenza processuale rilevabile d’ufficio – Decisione in sede di legittimità.
La questione della tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione non poteva proporsi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 25 March 2021, n. 8501.
Friday 09 April 2021
Opposizione a decreto ingiuntivo, conseguenze dell’adesione alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente.
Opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di incompetenza per territorio – Adesione dell’opposto – Conseguenze.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adesione del creditore opposto alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente comporta, in applicazione dell’art. 38, comma 2, c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e la revoca del decreto, mentre, la questione delle spese processuali dovrà essere rimessa al giudice dalle parti indicato come competentedavanti al quale sarà riassunta la causa, al quale spetta la decisione sul merito della controversia e la regolazione delle spese processuali in relazione all’esito complessivo della lite e all’intero svolgimento delle vicende processuali, comprese le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 25 March 2021.
Wednesday 07 April 2021
Ricorso per cassazione: non basta il deposito della decisione integrale comunicata dal cancelliere.
Ricorso per cassazione - Deposito di copia conforme della decisione impugnata - Necessità.
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo p.e.c. (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria.
Ai fini della procedibilità del ricorso, invece, nell’ipotesi in cui la controparte sia rimasta soltanto intimata, è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio.
[Nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto improcedibile poiché il ricorrente ha dichiarato che il provvedimento del tribunale, depositato il 12 aprile 2019, era stato "comunicato al procuratore in primo grado a mezzo PEC in data 2 maggio 2019". Per contro, a fronte di ricorso notificato il 31 maggio 2019, non risulta depositata la decisione in copia analogica munita di asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria nella data suddetta.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 23 March 2021, n. 8097.
Thursday 08 April 2021
Covid-19, opposizione all’esecuzione e fissazione di udienza al 15 luglio 2021.
Covid-19 - Opposizione all’esecuzione - Fissazione di udienza al 15 luglio 2021 in presenza delle parti salva l’ipotesi di proroga delle disposizioni di all’art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020convertito con l. n. 77/2020.
Covid-19 - Opposizione all’esecuzione
Tribunale Bologna, 18 March 2021.
Wednesday 31 March 2021
Il duplicato informatico non richiede l’attestazione di conformità.
Processo telematico - Duplicato informatico - Attestazione di conformità - Esclusione.
Il duplicato informatico, identificabile mediante l’impronta informatica, non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, diversamente dalla copia informatica, che viceversa la richiede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 17 March 2021, n. 7489.
Wednesday 07 April 2021
Covid-19, opposizione a decreto ingiuntivo e fissazione della prima udienza cartolare al 15 aprile 2021.
Covid-19 – Opposizione a decreto ingiuntivo – Prima udienza – Trattazione scritta – Convenuto non costituito – Istanza di visibilità – Deposito di note scritte – Termini sfalsati anteriori all’udienza.
Covid-19 – Opposizione a decreto ingiuntivo – Prima udienza
Tribunale Bologna, 15 March 2021.
Friday 19 March 2021
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo di somme di denaro nella successione ereditaria.
Successione ereditaria – Provvedimenti cautelari o conservativi – Sequestro di beni fungibili (denaro) – Inammissibilità sequestro giudiziario
Successione ereditaria – Provvedimenti cautelari o conservativi – Sequestro di beni fungibili (denaro) – Ammissibilità del sequestro conservativo.
È inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario avente ad oggetto la custodia o la gestione temporanea di beni fungibili, quali il denaro.
Sebbene il legittimario totalmente pretermesso non acquista non acquista all’apertura della successione la qualità di erede né la titolarità di beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario, l’esperimento dell’azione petitoria, in tanto quanto volta al recupero di beni ereditari posseduti da altri, si tradurrà nel conseguimento di una pronuncia di condanna alla restituzione di tali beni, che ben può trovare tutela nelle forme del sequestro conservativo, quale unica cautela percorribile, posto che il diritto ereditario dell’erede pretermesso è destinato a sfociare, per la parte del relictum abusivamente prelevata, in un diritto di credito. (Matteo Borgini) (riproduzione riservata)
Tribunale Varese, 10 March 2021.
Saturday 03 April 2021
Sottoscrizione di sentenza da parte di giudice estraneo al collegio.
Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità.
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 09 March 2021, n. 6494.
Wednesday 07 April 2021
E' nulla la sentenza emessa prima della scadenza dei termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c.?.
Processo civile - Assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Deliberazione della sentenza prima della loro scadenza - Conseguenze - Nullità - Condizioni - Contrasto.
La Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto e, in ogni caso, di massima di particolare importanza, circa le condizioni richieste per l’affermazione della nullità della sentenza emessa prima della scadenza dei termini (entrambi ovvero anche uno solo di essi) concessi alle parti ex art. 190 c.p.c. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 09 March 2021, n. 6451.
Thursday 01 April 2021
Impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento.
Procedimento disciplinare – Sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale – Vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento – Impugnazione nei termini e nei modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950 – Necessità – Fondamento – “Actio nullitatis” – Esperibilità – Limiti.
L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 05 March 2021, n. 6177.
Friday 02 April 2021
L'amministratore di sostegno non può agire in giudizio per chiedere il pagamento del compenso professionale.
Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense - Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento.
L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 05 March 2021, n. 6197.
Tuesday 23 March 2021
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata adesione della banca convenuta–opposta alla procedura di mediazione obbligatoria comporta la revoca del decreto.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione obbligatoria – Mancata adesione della Banca creditrice – Onere di attivazione della procedura di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 19596/2020, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata adesione della Banca convenuta – opposta alla procedura di mediazione obbligatoria demandata dal Giudice, non determina l’improcedibilità dell’opposizione bensì la revoca del decreto ingiuntivo. (Domenico Beraldi) (Antonio Iaia) (riproduzione riservata)
Appello Roma, 04 March 2021.
Thursday 11 March 2021
Acritica adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
CTU – Acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio – Censura in sede di legittimità – Modalità e oneri.
La parte che in sede di legittimità lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 03 March 2021, n. 5795.
Saturday 13 March 2021
Opposizione allo stato passivo e PCT: effetti del deposito degli atti introduttivi.
Processo civile telematico – Deposito degli atti introduttivi – Effetti – Scopo dell’atto processuale – Opposizione allo stato passivo.
Il D.L. n. 179 del 2012, citato art. 16 bis, - inserito nella L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, - pur prescrivendo la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico per i soli atti endoprocessuali, non impedisce, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, il deposito degli atti introduttivi in via telematica. Si è evidenziato che le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste per la realizzazione di un certo risultato, con la conseguenza che è irrilevante l’eventuale inosservanza della prescrizione formale se l’atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato. Alla luce di tale ragionamento, questa Corte, nella pronuncia in oggetto, ha concluso che essendo lo scopo di un atto processuale la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata, e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee dell’atto introduttivo di un giudizio di cognizione, si risolve in una mera irregolarità tutte le volte in cui l’atto sia stato inserito nei registri informatici dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero di Giustizia.
[La corte ha, dunque, ribadito, nella specie, il principio del raggiungimento dello scopo, atteso che la documentazione prodotta in giudizio dal creditore impugnante, pur depositata in forma cartacea e non telematica, era stata portata a conoscenza della controparte e del giudice, che aveva così potuto verificare la tempestività del deposito del ricorso L. Fall., ex art. 98.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 02 March 2021, n. 5674.
Saturday 10 April 2021
Avvocato: criteri per la liquidazione giudiziale del compenso.
Avvocato - Liquidazione giudiziale del compenso - D.m. n. 140 del 2012 - Controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00 - Criteri - Esplicitazione - Modalità.
La liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in base ai parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012, per l'attività professionale svolta in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. cit., espliciti le concrete modalità di determinazione dell'importo originario - compreso tra i valori minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente - e specifichi il criterio in concreto adottato per effettuare il successivo incremento, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della causa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 02 March 2021, n. 5674.
Tuesday 06 April 2021
Doppio contributo unificato solo quando vi sia un giudizio impugnatorio.
Impugnazioni - Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura impugnatoria del giudizio - Necessità - Fattispecie.
I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo supplementare valorizzando la natura non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 26 February 2021, n. 5426.
Wednesday 14 April 2021
Esecuzione forzata e cessione del credito ipotecario successiva alla vendita: non serve l'annotazione ai sensi dell'art. 2843 c.c..
Esecuzione immobiliare - Distribuzione della somma ricavata - Cessione del credito ipotecario dopo la vendita del bene ipotecato - Distribuzione del ricavato - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione del trasferimento di ipoteca - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 26 February 2021, n. 5508.
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