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il Trust
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Tuesday 03 March 2020
Trust: l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo in seguito, al momento futuro ed incerto dell’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario.
Trust – Imposta di successione, registro e ipotecaria – Assoggettabilità – Condizioni – Atto di disposizione – Neutralità fiscale – Momento impositivo – Individuazione – Fondamento – Attribuzione finale del bene al beneficiario – Necessità – Sussiste.
In tema di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta non già al momento della costituzione dell’atto istitutivo o della dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì e solo in seguito al momento futuro ed incerto dell’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità e quindi un indice di ricchezza ai sensi dell’articolo 53 Cost.; ed in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Commissione tributaria regionale Bologna, 17 February 2020.
Friday 20 March 2020
Nullità radicale del trust per violazione dell’art. 2 convenzione dell’Aja e della legge inglese.
Trust interno – Nullità.
E’ nullo il trust autodichiarato ove convergono nello stesso centro di interessi disponente, trustee, primo beneficiario, laddove il settlor non perde la disponibilità di quanto conferito, se non per aspetti limitati, compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la alienazione di beni anche senza preventivo assenso scritto del guardiano, tra l'altro avente parere non vincolante su ogni questione relativa alla amministrazione del trust e alla distribuzione dei beni, ed essendo revocabile dai disponenti anche senza giusta causa. (Giacomo Voltattorni) (riproduzione riservata)
Tribunale Parma, 26 November 2019.
Thursday 17 October 2019
Non operatività dell'effetto segregativo del Trust nei confronti del soggetto che, prima della sua costituzione, abbia iscritto ipoteca a garanzia di un proprio credito.
Trust - Effetto segregativo - Creditore ipotecario.
L’art. 2808 c.c. in combinato disposto con l’art, 2812 c.c., sancisce il principio, avente portata generale, secondo cui il creditore ipotecario resta insensibile agli atti successivamente compiuti e trascritti sul bene gravato da ipoteca, conservando il potere di espropriarlo.
Il carattere generale di tale principio ne impone l’applicazione anche con riferimento all’istituto del trust, il cui effetto segregativo non sembra poter operare nei confronti del creditore che abbia iscritto la propria garanzia in un momento antecedente alla costituzione del trust. (Francesco Denti) (riproduzione riservata)
Tribunale Parma, 27 September 2019.
Friday 12 April 2019
Sham trust: quando il disponente non perde il controllo dei beni.
Trust Interno sottoposto alla legge di Jersey, Isole del Canale – Conferimento di beni – Qualificazione come 'sham trust' – Irriconoscibilità e nullità per assenza e/o immeritevolezza della causa.
L'art. 2 della Convenzione dell'Aja (L. 364/1989) impone quale condizione essenziale per il riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere in capo al trustee di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale, affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente.
Si deve, pertanto, ritenere che presupposto insito nella stessa natura dell'istituto sia la perdita da parte del disponente della disponibilità di quanto conferito in trust, con la conseguenza che, nel caso in cui la perdita del controllo dei beni da parte del disponente si riveli solo apparente, il trust deve essere dichiarato nullo (sham trust) e come tale non produttivo dell'effetto segregativo tipico dell'istituto.
Il trust nel quale il disponente non perda il controllo sui beni in esso conferiti e che dipende esclusivamente dall'effetto segregativo degli stessi, rivela l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione sua propria e, per il fatto di porsi quale strumento diretto a ledere l'interesse dei creditori alla conservazione della responsabilità patrimoniale del debitore, si contrappone alle norme inderogabili interne dell'ordinamento italiano, e si configura quale negozio, prima ancora che nullo, "non riconoscibile" ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja. (Francesco Denti) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 02 April 2019.
Wednesday 06 March 2019
Trust: regime della tassazione.
Imposta sulle successioni e sulle donazioni – Costituzione di vincoli – Trust.
Il Decreto Legge n. 262 del 2006 ha reintrodotto la disciplina della imposta sulle successioni e donazioni includendo anche i vincoli di destinazione e segnatamente i trust: l’imposizione si riferisce agli atti “a titolo gratuito”, e non più solo alle “liberalità”, cosa che consente di argomentare che il presupposto del tributo vada ravvisato, più che nell’animus donandi, nell’accrescimento patrimoniale (effettivo) del beneficiario, ottenuto senza alcuna contropartita. Nell’ambito concettuale dei “vincoli di destinazione” devono essere ricondotti non solo gli “atti di destinazione” di cui all’articolo 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall’ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo, ed in tal senso si e’ espressa anche l’Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare 3/E del 22 gennaio 2008), secondo la quale per vincoli di destinazione si intendono “i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilita’ dei beni medesimi”. La consapevolezza del legislatore delle problematicita’ insite nel sottoporre a tassazione uno strumento negoziale tipologicamente assai variegato, quale appunto e’ il trust, segna inevitabilmente i limiti dell’intervento novellatore, che non si confronta con la complessita’ del fenomeno governato, per cui non si puo’ trarre dallo scarno disposto del Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 47, il fondamento normativo di un’autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo – in senso proprio di beni e diritti, pena il deficit di costituzionalita’ della novella cosi’ letta (Cass. n. 21614/2016). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 January 2019, n. 1131.
Tuesday 29 January 2019
Ricorso al sovraindebitamento proposto da trustee per conto del trust, funzione illecita della causa concreta e carenza di legittimazione.
Trust – Funzione illecita – Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 – Divieto – Criteri di valutazione e indici sintomatici – Fattispecie.
La Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, ratificata con L. 16 ottobre 1989, n. 364, esclude si possa impedire l'applicazione della lex fori in tema di protezione dei creditori in caso d'insolvenza qualora il trust sia stato utilizzato in funzione illecita, funzione la quale si realizza quando il trust sia stato di fatto utilizzato per eludere la disciplina concorsuale secondo un accertamento in concreto alla luce di indici quali: l'incapienza dei beni e dei crediti conferiti nel trust rispetto ai debiti scaduti; l'entità dei debiti e l'attivo residuo del disponente al momento della costituzione del trust; la successiva cancellazione della società disponente dal registro delle imprese; il mancato compimento di qualsiasi concreta attività di liquidazione.
Il giudizio sulla liceità della causa concreta del trust deve essere svolto ex ante, a nulla rilevando che la società disponente non sia allo stato attuale assoggettabile a procedura concorsuale per lo spirare del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
L'illiceità della causa del negozio di trust sussiste anche qualora lo strumento segregativo del patrimonio sia stato utilizzato al fine di impedire la realizzazione coattiva individuale del credito da parte del creditore sociale, il quale non potrebbe soddisfarsi sui beni conferiti in trust se non previo esperimento di azione revocatoria o di apposito accertamento giurisdizionale della nullità del negozio istitutivo del trust medesimo.
[Nel caso di specie, il trust è stato stipulato quando la società disponente era in stato di insolvenza e in pendenza di una procedura di riscossione avviata a seguito della notificazione di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.; ritenuta dunque la nullità del negozio istitutivo del trust per illiceità della causa e dichiarata la non riconoscibilità del trust nell'ordinamento italiano in ragione della causa concreta del negozio e la conseguente carenza di legittimazione del trustee a disporre dei beni conferiti in trust, il tribunale ha dichiarato la inammissibilità del ricorso volto ad ottenere l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3 del 2012.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso, 03 January 2019.
Saturday 15 September 2018
La vendita dell’immobile costituito in fondo patrimoniale determina la cessazione del vincolo.
Fondo patrimoniale – Vendita del bene – Cessazione del vincolo – Ipoteca iscritta dopo la vendita ma prima della sua trascrizione – Opponibilità.
La vendita dell’immobile costituito in fondo patrimoniale determina la cessazione del vincolo, con la conseguenza che è opponibile all’acquirente l’ipoteca iscritta dal creditore dopo la vendita del bene ma prima della sua trascrizione nei registri immobiliari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 30 August 2018, n. 21385.
Saturday 15 September 2018
Revocatoria di dotazione di beni in trust: il beneficiario va convenuto solo se l’atto è a titolo oneroso.
Azione revocatoria – Ordinaria – Atto di dotazione di beni in trust – Accertamento sullo stato soggettivo del terzo – Qualità di terzo rivestita dal beneficiario – Affermazione – Litisconsorzio necessario del beneficiario – Limitato agli atti a titolo oneroso – Affermazione.
Nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto beni in trust, lo stato soggettivo del terzo rilevante nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è quello del beneficiario e non quello del trustee. Il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso dell’atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 29 May 2018, n. 13388.
Wednesday 09 May 2018
Trust: valutazione di meritevolezza e legittimazione passiva dei beneficiari nel giudizio di revocatoria.
Trust - Meritevolezza - Valutazione del giudice - Irrilevanza - Valutazione di meritevolezza della tutela è stata compiuta dal legislatore
Trust - Azione revocatoria - Legittimazione passiva dei beneficiari - Esclusione - legittimazione del trustee - Sussistenza - Rilevanza della eventuale diversa previsione dell'atto di conferimento.
Con riferimento al trust, la valutazione (astratta) di meritevolezza della tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore; infatti, la legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985), riconoscendo piena validità alla citata convenzione dell'Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all'istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c. (nella premessa alla Convenzione si afferma espressamente che si tratta di un istituto tipico dei Paesi di common law, adottato però anche da altri Paesi con alcune modifiche). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti nel trust, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
Il trustee è legittimato passivamente nell'azione revocatoria in funzione della sua titolarità di poteri di gestione sui beni, mentre i beneficiari non sono titolari di un diritto soggettivo attuale alla corretta amministrazione dei beni, a meno che l'atto di conferimento non stabilisca diversamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 19 April 2018, n. 9637.
Wednesday 28 March 2018
Natura e revocabilità del 'family trust'.
Trust - Costituzione di beni in trust - Revocabilità
Trust - Family trust - Natura - Assimilabilità al fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 ss. c.c. - Revocabilità.
Il trust configura un atto di disposizione patrimoniale che pone in pericolo per il creditore la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., in quanto mediante il trust si realizza una separazione tra il patrimonio del disponente e i beni costituiti in trust destinati al perseguimento di un fine determinato. L'atto di destinazione comporta, pertanto, un corrispondente ridimensionamento della garanzia patrimoniale riconosciuta ai creditori del disponente, i quali non possono soddisfarsi sui beni costituiti in trust né iscrivere sugli stessi ipoteca.
In ragione di ciò, la giurisprudenza dominante ha concluso per la revocabilità dell'atto di costituzione dei beni in trust ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Il "family trust", volto ad assicurare ai beneficiari un reddito sufficiente a garantire loro un determinato tenore di vita, è facilmente assimilabile al fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seg. c.c., in quanto, attraverso detto istituto, determinati beni immobili, mobili registrati ovvero titoli di credito, sono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, in maniera tale da non essere consentita su di essi e sui relativi frutti l'esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per fini estranei ai bisogni della famiglia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 19 February 2018.
Wednesday 31 January 2018
Opposizione di terzo del trustee avverso l’iscrizione ipotecaria di Equitalia su beni segregati in trust.
Espropriazione forzata – Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. – Iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n.603/1973 su beni segregati in trust – Legittimità – Atto di espropriazione forzata – Esclusione – Funzione di mera garanzia – Sussistenza.
L’iscrizione ipotecaria disciplinata dall’art. 77 del D.P.R. n.602 del 1973 non costituisce atto di espropriazione forzata, non essendo inserita nella sequenza procedimentale dell’esecuzione coattiva; in altri termini, non necessariamente l’espropriazione deve seguire all’iscrizione ipotecaria, essendo quest’ultima un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. Sez. Un. 2014/19667).
Così ricondotta la iscrizione di ipoteca alla sua funzione di garanzia nessuna lesione dell’effetto segregativo conseguente alla istituzione del trust può da essa conseguire in quanto resta ferma, anche in caso di eventuale esecuzione, la opponibilità del trust secondo le norme ordinarie, ove ne sussistano i presupposti.
Va dunque respinta l’opposizione di terzo all’iscrizione ipotecaria promossa dal trustee al fine di far annullare l’iscrizione ipotecaria perfezionata ad istanza di Equitalia. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 19 January 2018.
Wednesday 14 February 2018
Il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito.
Trustee - Trasferimento dei beni al trustee - Natura - Gratuità.
Il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea. (Franco Benassi) (riproduzione riservata9
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 January 2018, n. 975.
Wednesday 24 January 2018
Contratto di mandato per l’amministrazione fiduciaria di strumenti finanziari.
Ritardato ordine di riscatto polizza assicurativa - Responsabilità società fiduciaria.
Nel contratto di mandato per l’amministrazione fiduciaria di strumenti finanziari (cd. “statico”), regolato della legge 23 novembre 1939 n. 1966, il fiduciario non assume alcuna obbligazione per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla gestione del portafoglio di investimento affidata ad un terzo soggetto, in quanto il fiduciario provvede, per conto del fiduciante, alla sola puntuale esecuzione delle istruzioni dallo stesso ricevute. (Alessandro Giorgetta) (Vittoria Serio) (riproduzione riservata)
Pertanto, nel caso in cui il fiduciario trasmetta con ritardo l’ordine di riscatto della polizza impartito dal cliente, il fiduciante avrà diritto ad ottenere il rimborso delle sole eventuali perdite subite nel tempo intercorso tra l’invio della richiesta di riscatto e la data della effettiva liquidazione; al contrario, non sarà responsabile della perdita integrale dell’investimento, ove quest’ultima non sia riconducibile ad un inadempimento del fiduciario medesimo. (Alessandro Giorgetta) (Vittoria Serio) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 08 January 2018.
Saturday 11 November 2017
Trust e Legge 112/2016 'Dopo di Noi' a vantaggio di disabile beneficiario di amministrazione di sostegno.
Amministrazione di sostegno – Trust interno – Compatibilità del Trust con il nostro ordinamento – Legge “Dopo di Noi” – Applicazione.
Il Giudice Tutelare, a seguito di istanza dell’amministratore di sostegno alla quale era allegato il testo dell’istituendo trust, ha autorizzato lo stesso amministratore ad istituire un Trust a vantaggio esclusivo del soggetto amministrato.
Il Beneficiario della procedura è una persona disabile grave, già proprietario di un immobile e il Trust ha la finalità di programmare il Dopo di Noi, legge di recente introduzione alla quale nel ricorso l’Amministratore di Sostegno, madre dell’amministrato, si è espressamente richiamata.
Il Giudice Tutelare ha autorizzato sulla scorta del riconoscimento del trust quale istituto compatibile con il nostro ordinamento e della specifica meritevolezza degli interessi perseguiti nel Trust per soggetti con disabilità. (Francesca Romana Lupoi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 10 October 2017.
Thursday 16 November 2017
Azione revocatoria del fondo patrimoniale e litisconsorzio necessario con i figli minori.
Famiglia - Fondo patrimoniale - Azione revocatoria di atto costitutivo di un fondo patrimoniale - Figli minori - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza - Esclusione - Fondamento
Famiglia - Trust interno - Azione revocatoria di atto di dotazione patrimoniale di un trust interno - Figli minori - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale.
Deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito in trust alcuni immobili di sua proprietà allorché il tenore delle clausole dell'atto istitutivo non consenta di qualificare i beneficiari né come attuali beneficiari di reddito con diritti quesiti, né come beneficiari finali con diritto immediato a ricevere beni del trust (nel caso di specie, il riconoscimento della qualità di beneficiari di reddito era rimesso alla discrezionalità del trustee, mentre i beneficiari finali avrebbero potuto ricevere dal medesimo, in luogo degli immobili in trust, una somma di denaro). (Saverio Bartoli)
Cassazione civile, sez. III, 03 August 2017, n. 19376.
Friday 17 November 2017
Azione revocatoria di atto di dotazione del trust e litisconsorzio necessario.
Procedimento civile - Legittimazione - Passiva - Azione revocatoria di atto di dotazione del trust - Beneficiari privi di diritti attuali sui beni in trust - Legittimazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 03 August 2017, n. 19376.
Saturday 18 November 2017
Il trust familiare è un atto a titolo gratuito.
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria - Rapporti con la simulazione - Ambito oggettivo - Trust familiare - Natura - Atto a titolo gratuito - Azione revocatoria ordinaria - Esperibilità.
L'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 03 August 2017, n. 19376.
Wednesday 09 May 2018
Fondo patrimoniale e trust: azione revocatoria e legittimazione dei figli minori o dei beneficiari.
Azione revocatoria di atto costitutivo del fondo patrimoniale - Figli minori - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza - Esclusione - Fondamento
Azione revocatoria di atto di dotazione del trust - Beneficiari privi di diritti attuali sui beni in trust - Legittimazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento
Trust familiare - Natura - Atto a titolo gratuito - Azione revocatoria ordinaria - Esperibilità.
La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale. (massima ufficiale)
L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. (massima ufficiale)
L'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 03 August 2017, n. 19376.
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