Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149
Scioglimento del matrimonio

I. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

II. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.