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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15341 - pubb. 29/06/2016

Riparto di competenze tra Trib. Ordinario e Trib. Minorenni: le modifiche riservate al Legislatore

Corte Costituzionale, 10 Giugno 2016, n. 134. Est. Amato.


Procedimento civile - Controversie in materia di famiglia riguardanti la prole - Attribuzione al Tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare i provvedimenti [ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale] di cui agli artt. 330 e 333 del codice civile



In materia di riparto della competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario, come delineata dall’art. 38 disp. att. c.c., va riconosciuto che la separazione degli ambiti di intervento del giudice ordinario e di quello specializzato può evidenziare aspetti disfunzionali in tutti quei casi nei quali il conflitto tra i genitori sulle modalità di affidamento sia destinato a sfociare in provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale. Ebbene, nella frammentazione delle tutele attinenti agli interessi del minore e nel pregiudizio dell’effettività dell’intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale potrebbe essere ravvisata la lesione dei principi costituzionali. Tuttavia, in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, l’intervento della Consulta si caratterizza per un alto tasso di manipolatività. Ciascuna di tali soluzioni comporta, infatti, scelte (anche organizzative) discrezionali, come tali riservate al legislatore (in particolare, vuoi concentrando le tutele davanti al TO; vuoi concentrandole dinanti al TM). Ed infatti in sede parlamentare pendono più disegni di legge sull’argomento, che forniscono al riguardo soluzioni diverse da quella prospettata dal rimettente. Peraltro, proprio in riferimento all’attuale disciplina del riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, va comunque riconosciuta la ragionevolezza della scelta di attribuire al Tribunale specializzato, da considerarsi “naturale” per la tutela degli interessi dei minori, la competenza in ordine ai provvedimenti relativi al diritto degli ascendenti di mantenere «rapporti significativi» con i nipoti minorenni, «[…] fermo restando che qualsiasi altro e diverso livello di criticità delle soluzioni adottate dal legislatore non può che legittimamente rientrare − specie [...] nella materia processuale − nell’ambito della discrezionalità di cui esso gode» (sentenza n. 194 del 2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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