Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15589 - pubb. 21/07/2016

Non luogo a procedere del GUP e merito

Cassazione penale, 20 Maggio 2016, n. 21051. Est. Filippini.


Processo penale – Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Motivazione di natura esclusivamente processuale – Valutazioni di merito sulle prove o sulla colpevolezza dell’imputato – Esclusione



Il giudice dell’udienza preliminare, ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’art.425 cod. proc. pen., comma 3, deve limitarsi a valutare – sulla base di un giudizio prognostico di valenza meramente processuale – se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, in modo così radicale da rendere inutile lo svolgimento del dibattimento, anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova, ai chiarimenti e agli approfondimenti probatori che ivi potranno essere disposti. Nell’effettuare tale valutazione, il giudice dell’udienza preliminare non può procedere ad una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio né può formulare un giudizio sulla colpevolezza, non colpevolezza dell’imputato (che è riservato al giudice del dibattimento in esito all’assunzione delle prove), essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico dell’imputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
[Nella fattispecie, il GUP aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del vice direttore di una banca, imputato di avere richiesto interessi usurari ad un correntista. La motivazione, fra l’altro, era basata sul presupposto che l’imputato non disponesse di autonomia tale da mettere in discussione le modalità di computo degli interessi praticate dall’istituto, mentre dall’informativa della Guardia di Finanza figurava invece che egli, quale vice direttore centrale, determinava o concorreva a determinare le condizioni di erogazione del credito.] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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