Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15968 - pubb. 19/10/2016

Diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche

Cassazione civile, 21 Luglio 2016, n. 15024. Est. Bisogni.


Diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche – Interesse alla segretezza della madre – Contemperamento – Morte di quest'ultima – Impossibilità di interpello – Diritto della figlia adottata – Prevalenza – Configurabilità



A seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito. (massima ufficiale)


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