Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27948 - pubb. 30/09/2022

T.F.R. e Fondo di garanzia I.N.P.S.: il giudice può autonomamente procedere ad un'imputazione differente rispetto a quella operata in sede fallimentare?

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Febbraio 2022, n. 3165. Pres. Berrino. Est. Cavallaro.


T.F.R. - Fondo di garanzia I.N.P.S. - Imputazione operata nel provvedimento di ammissione allo stato passivo



In mancanza di opposizione in sede fallimentare all'imputazione operata nel provvedimento di ammissione allo stato passivo, deve logicamente escludersi che il giudice adito per la corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia possa autonomamente procedere ad un'imputazione differente rispetto a quella operata in sede fallimentare, atteso che l'art. 2, comma 2°, I. n. 297/1982, vincola l'intervento del Fondo di garanzia alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso ex art. 99 I. fall..

La diversa opinione di Cass. n. 11060 del 2004, secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo, non rileverebbe l'eventuale errore dell'imputazione del credito in sede fallimentare, non risulta ulteriormente condivisibile, poggiando ancora sulla costruzione (poi ricusata dalla giurisprudenza successiva a Cass. n. 27917 del 200) secondo cui il Fondo di garanzia assumerebbe in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta per insolvenza (così espressamente la motivazione di Cass. n. 11060 del 2004), laddove - come detto - si tratta invece di un'autonoma obbligazione corrispondente ad un diverso diritto del lavoratore, di natura non già retributiva ma previdenziale; diversamente argomentando, l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, si troverebbe a dover pagare la prestazione previdenziale di importo corrispondente al TFR senza poi potersi surrogare nel privilegio spettante al lavoratore sul patrimonio del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c., mancando nello stato passivo alcuna somma imputabile a quel titolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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