Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30361 - pubb. 22/12/2023

Sul ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili

Cassazione civile, sez. I, 15 Novembre 2023, n. 31756. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.


Fallimento – Rivendica – Ritardo ex art. 101 l.f.



La Corte di Cassazione, con questa decisione, ha cassato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato inammissibile la domanda di rivendica di beni mobili avanzata da una società in concordato preventivo.


La società aveva in precedenza presentato un'istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell'art. 87 bis l.fall., sulla quale il giudice delegato non aveva mai pronunciato. Il Tribunale aveva ritenuto che il ritardo nella proposizione della domanda di rivendica, dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, 1° comma l.fall., dovesse essere imputato alla società, in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore che, in pendenza di detta istanza, aveva provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata.


La Corte di Cassazione ha invece ritenuto che la decisione del Tribunale fosse errata in diritto.


In primo luogo, l'art. 87 bis l.fall., nel prevedere al suo secondo comma che i beni di cui è stata chiesta la restituzione in via breve "possono non essere inclusi nell'inventario", esclude che l'istanza possa essere esaminata ed accolta solo se i beni in questione non sono stati inventariati. La loro inclusione nell'inventario non costituisce, dunque, fatto dal quale possa desumersi in maniera inequivoca e definitiva la mancanza del necessario consenso (alla restituzione) del curatore.


In secondo luogo, il giudice delegato è tenuto in ogni caso a pronunciare sull'istanza, dopo aver acquisito formalmente il parere del curatore, non essendo contemplata dal nostro ordinamento una sorta di "presunzione implicita" di rigetto della domanda avanzata da una parte. L'inerzia serbata dal giudice nell'emissione del provvedimento dovuto non può pertanto risolversi in danno della parte medesima, imputando alla stessa il ritardo accumulato da colui che avrebbe dovuto assumere la decisione.
L’eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l. fall., dopo il decorso del termine di cui all’art. 101, 1° comma l. fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell’ art. 87 bis l. fall. in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata.


Una volta depositata l’istanza di restituzione dei beni a norma dell’art. 87 bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all’art. 103 l. fall..


La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:


“L'eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l.fall., dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, 1° comma l.fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell'art. 87 bis l.fall. in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata.”


“Una volta depositata l'istanza di restituzione dei beni a norma dell'art. 87 bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all'art. 103 l.fall..” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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