Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30571 - pubb. 06/02/2024

La Cassazione indica il criterio di valutazione degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2023, n. 36370. Pres. Ferro. Est. Perrino.


Concordato preventivo – Atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione – Distinzione



La valutazione, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto deve tener conto esclusivamente dell'interesse dei creditori e non già di quello dell'imprenditore insolvente, con la conseguenza che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione, se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possono, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale, con la precisazione che questa valutazione va compiuta caso per caso, in relazione alla specifica finalità che l'atto risulta perseguire rispetto all'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori.


[Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione in questione è stata coerentemente svolta dal tribunale con riguardo agli interessi della massa, e non già a quello dell’imprenditore insolvente, in base alla considerazione che le posizioni debitorie cui il rinnovo delle fideiussioni si riferiva gravavano su altro soggetto in virtù dell’affitto già prima dell’accesso alla procedura concordataria e, quindi, tenendo conto dell’idoneità del rinnovo a incidere negativamente sul patrimonio della debitrice. Occorreva dunque che l’assunzione del peso economico derivante dal rinnovo delle fideiussioni concernenti le commesse oggetto di indagini ed afferenti al ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto fosse autorizzato dal tribunale. La mancanza della previa autorizzazione spiega effetti sul piano dei rapporti sostanziali, a partire giustappunto dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che sono derivanti dal rinnovo.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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