Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30973 - pubb. 04/04/2024

È vessatoria ed abusiva la clausola che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione se l'affare è stato concluso dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo con persona 'riconducibile' al cliente

Cassazione civile, sez. II, 09 Gennaio 2024, n. 785. Pres. D'Ascola. Est. Giannaccari.


Mediazione - Provvigione - Affare è stato concluso dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo con persona "riconducibile" al cliente



La decisione assunta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 785 del 9 gennaio 2024.


Di seguito i punti salienti della motivazione:


- il cliente rivestiva la qualità di consumatore;


- il mediatore ha diritto alla provvigione solo se la conclusione dell'affare è l'effetto del suo intervento (principio di causalità adeguata);


- la clausola era formulata in modo estremamente ampio e generico, determinando un rinnovo tacito (ed indefinito) del contratto di mediazione;


- ciò faceva maturare la provvigione a prescindere dal nesso causale intercorso fra l’attività di mediazione e la conclusione dell’affare;


- si determinava pertanto uno squilibrio a carico del consumatore, con conseguente invalidità della clausola. (Luigi Polidoro) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Luigi Polidoro


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