Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7942 - pubb. 17/10/2012

Revoca del diritto al godimento della casa familiare e interesse del minore

Cassazione civile, sez. I, 09 Agosto 2012, n. 14348. Pres., est. Di Palma.


Art. 155-quater c.c. – Assegnazione della casa familiare – Concetto di “stabile godimento” – Genitore affidatario che trascorre fuori dalla casa familiare cinque giorni a settimana per motivi di lavoro – Legittimità dell'assegnazione della casa in sede di separazione – Sussiste – Estinzione del diritto al godimento della casa – Esclusione.



L’art. 155 quater c.c., nello stabilire che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, risponde all'esigenza, prevalente su qualsiasi altra, di conservare ai figli di coniugi separati l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e tale ratio devono ispirarsi anche le determinazioni sulla revoca dell’assegnazione della casa familiare. L’inciso secondo cui “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” va, pertanto, interpretato nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi indicati (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), dovendosi la decadenza subordinare ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. E’ onere, inoltre, di chi agisce per la revoca attestare in modo univoco che l’eventuale abbandono della casa coniugale da parte del coniuge affidatario è connotato dal carattere della "stabilità", cioè dell'irreversibilità ed il giudice investito della domanda di revoca deve comunque verificare, anche una volta offerta tale prova, che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convivente con l'assegnatario (nella specie si è confermata la decisione dei giudici di merito con cui si era ritenuto che non legittimasse la revoca dell’assegnazione il fatto che per ragioni di lavoro la madre assegnataria trascorresse fuori dalla casa coniugale cinque giorni alla settimana, durante i quali la figlia minore era collocata stabilmente presso l’abitazione dei nonni materni). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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