Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14694 - pubb. 08/04/2016

Estensione al socio illimitatamente responsabile (e garante) dell’effetto esdebitatorio del concordato

Tribunale Modena, 21 Marzo 2016. Est. Siracusano.


Concordato preventivo – Società di persone – Omologazione – Efficacia esdebitatoria del concordato – Socio garante ed illimitatamente responsabile – Assenza di ragioni ostative alla formazione del titolo

Concordato preventivo – Società di persone – Omologazione – Efficacia esdebitatoria del concordato – Socio garante ed illimitatamente responsabile – Profilo attinente alla fase esecutiva

Concordato preventivo – Società di persone – Efficacia esdebitatoria del concordato – Socio garante ed illimitatamente responsabile – Contratto autonomo di garanzia



L’intervenuta omologazione del concordato preventivo di una società di persone non osta alla formazione del titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile che sia al contempo garante della società, dal momento che l’effetto del concordato omologato cui allude l’art. 184 legge fall. – che si estende pure al socio garante - non può che essere quello esdebitatorio nel contenuto assegnatogli dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire di “riduzione del credito alla sola percentuale offerta”  in sede concordataria. (Carlo Calandra Buonaura) (riproduzione riservata)

Per il socio garante ed illimitatamente responsabile la riduzione del debito nella percentuale concordataria non riverbera alcun effetto in relazione al titolo originariamente azionato, trattandosi di questione attinente alla fase esecutiva. (Carlo Calandra Buonaura) (riproduzione riservata)

L’estensione degli effetti del concordato di una società di persone nei confronti del socio fideiussore vale anche nei confronti del socio garante autonomo, dal momento che la responsabilità di quest’ultimo trova titolo, nel concordato come nel fallimento, proprio nella sua qualità di socio “in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali”, ivi compresi dunque i contratti autonomi di garanzia, se è vero che le norme che disciplinano le procedure concorsuali devono essere “sistematicamente intese secondo la logica propria di esse ispirata a superiori esigenze pubblicistiche, con l'obbligo per tutti (creditori e debitori) di rispettare la par condicio creditorum, di sottostare a concorso nonché agli effetti del concordato preventivo”. (Carlo Calandra Buonaura) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Fabrizio Garuti e Carlo Calandra Buonaura


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