Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24399 - pubb. 22/10/2020

L’elevazione della durata del piano da cinque a sette anni non incide sul vaglio di ammissibilità rimesso al Collegio

Tribunale Pistoia, 21 Settembre 2020. Pres., est. Nicoletta Maria Caterina Curci.


Concordato preventivo – Continuità aziendale – Durata piano concordatario



L’arco temporale del piano, entro il quale l’impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i 3/5 anni; fermo che il raggiungimento dell’equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano può avere una durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione alle stime previsionali utilizzate”; esse poi specificano che “il raggiungimento di condizioni di equilibrio non implica il rimborso di tutto il debito, che può essere consolidato anche con date di rimborso successive, ma solo il ripristino della piena capacità di sostenere l’onere di quello che gravi a tale data; il termine di 3/5 anni deve quindi essere riferito alle sole misure “straordinarie” (quali la cessione di cespiti, la dismissione o razionalizzazione di linee produttive, la messa in mobilità dei dipendenti, ecc.), mentre non implica che in quel termine siano estinte tutte le passività esistenti al momento della stesura del piano, che possono essere riscadenziate a termini più lunghi) e, in ogni caso, idoneo alla realizzare la c.d. causa concreta del concordato, in un arco temporale collimante con quello valutato dalla stessa giurisprudenza di legittimità “appropriato” per le procedure concorsuali più complesse. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Filippo Lo Presti – SC&A


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