Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27511 - pubb. 18/06/2022

La prededuzione nell’ipotesi di consecuzione tra procedura concordataria e di amministrazione straordinaria

Cassazione civile, sez. I, 20 Maggio 2022, n. 16441. Pres. Genovese. Est. Pazzi.


Amministrazione straordinaria - Concordato preventivo - Crediti prededucibili - Presupposti



Il riconoscimento del carattere prededucibile del credito in ragione del disposto dell’art. 161, comma 7, l. fall. presuppone un duplice accertamento:
i) in primo luogo, se esso discenda da un atto legalmente compiuto, vale a dire da un atto preventivamente autorizzato dal tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall. o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato, fosse funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio, alla luce delle informazioni fornite dall’imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo;
ii) se sussista un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria, all’esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell'insolvenza nei due procedimenti concorsuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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