Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10899 - pubb. 17/07/2014

Responsabilità del custode ex articolo 2051 c.c. ed effettiva vigilanza sul bene

Tribunale Torre Annunziata, 16 Aprile 2014. Est. Penta.


Procedimento civile – Incompetenza per valore – Incidente stradale – Precisazione – Conseguenze – Competenza del giudice di pace – Insussistenza

Responsabilità civile – Responsabilità del custode – Presupposti – Nesso causale – Conseguenze

Responsabilità del custode – Prova liberatoria – Sorveglianza e custodia del bene – Modalità – Diligenza ordinaria – Conseguenze – Esclusione della responsabilità – Sussistenza



La competenza per valore del giudice di pace in materia di incidenti stradali, prevista dall'art. 7, 2° comma c.p.c., non è suscettibile di trovare applicazione in relazione ad ogni incidente che rinvenga nella sede stradale il luogo di suo accadimento, essendo invece limitata esclusivamente a quelli che vedono coinvolto almeno un veicolo a motore, di guisa che, ove un sinistro che abbia avuto origine sulla sede stradale venga eziologicamente ricondotto alla diversa ipotesi di carente e/o omessa manutenzione della strada medesima, troverà applicazione la diversa previsione di cui all'art. 7, 1° comma c.p.c., con le relative conseguenze in termini di individuazione del giudice competente ratione valoris. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Il comportamento del custode e la conseguente verifica dell'assolvimento o meno, da parte di quest'ultimo, di una effettiva vigilanza sul bene additato quale causa dell'evento di danno, non costituisce elemento costitutivo della speciale ipotesi di responsabilità che l'art. 2051 c.c. introduce a suo carico in ragione della relazione materiale che egli intrattiene con la res, e che lo pone nelle condizioni di controllare i rischi a questa connessi in virtù del potere di fatto che egli può sulla stessa esercitare, risultando invece sufficiente, per far ritenere integrata la responsabilità prevista dalla norma richiamata, che la res abbia costituito causa esclusiva o, quantomeno – ove risulti che un agente esterno ad essa abbia reso quest'ultima fonte del danno – concorrente del danno medesimo. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

In tema di prova liberatoria della responsabilità del custode, ove risulti accertato, all'esito della valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio, che la situazione di pericolo insorta sulla sede stradale sia dipesa da una improvvisa modifica delle condizioni dello stato dei luoghi, la stessa assume i caratteri del caso fortuito, in quanto non prevedibile né rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza richiesta al custode, e finisce per escludere, in conseguenza, la responsabilità di quest'ultimo poiché impossibilitato, nonostante la diligenza impiegata, ad eliminarla o quantomeno avvertire in tempo i potenziali utilizzatori del tratto di strada divenuto improvvisamente fonte di potenziale pericolo, trattandosi di un fatto sopravvenuto e dotato di efficienza causale autonoma, il cui repentino verificarsi ha precluso al custode la possibilità di provvedere ad un intervento di manutenzione  idoneo ad eliminare in tempo il pericolo. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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