Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 116 - pubb. 01/01/2007

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Tribunale Catania, 18 Febbraio 2005. Est. Currò.


Società a responsabilità limitata – Revoca dell’amministratore – Risarcimento danni – Nuovo processo societario – Inapplicabilità.



Il rapporto gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori si pone all’esterno del contratto sociale e sebbene risulti in senso lato funzionale alla esecuzione di questo rimane da esso distinto sia dal punto di vista genetico che funzionale. Ne deriva che la controversia promossa dall’amministratore al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca dell’incarico in difetto di giusta causa non rientra tra quelle previste dall’art. 1 del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Il Tribunale, letti gli atti,

visto il decreto di fissazione dell’udienza depositato dal giudice relatore il 6-12-2004;

esaminate le deduzioni delle parti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza collegiale del 18-2-2005,

osserva

La controversia oggetto del vaglio del Tribunale afferisce esclusivamente alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti della società convenuta in dipendenza della revoca di A. S. dalla qualità di amministratore della Alfa s.r.l., assertivamente operata in assenza di una giusta causa.

Ritiene il Collegio che la materia in questione non possa essere ricompresa nell’ambito di applicazione del nuovo rito societario, alla stregua del disposto dell’art. 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Ed invero, la lett. a) della citata norma (siccome integrata dall’art. 4 del D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37), che qui viene in rilievo, stabilisce l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo menzionato avuto riguardo ai “rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”.

È condivisibile l’indirizzo dottrinario, sposato dalla difesa di parte attrice, in base al quale l’intenzione del legislatore delegato sia stata quella di accogliere una accezione ampia della categoria dei “rapporti societari”, in modo da assicurare la più diffusa applicazione delle nuove regole processuali.

E tuttavia, pare al Tribunale che la detta accezione non possa, in ogni caso, a meno di non vanificarne la portata precettiva, prescindere dalla considerazione che fulcro centrale della stessa resti comunque il contratto sociale, la cui esecuzione il legislatore ha inteso tutelare attraverso il nuovo rito societario in funzione del soddisfacimento delle esigenze di effettività della tutela della vita delle società.

È significativo che laddove il legislatore ha ritenuto di optare per l’applicabilità delle nuove disposizioni di rito a fattispecie estranee al contratto sociale ha avuto cura di dettare espressa previsione: è il caso del riferimento alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, gli organi di controllo, i liquidatori e i soggetti incaricati della revisione contabile.

Ora, il rapporto gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori, che qui occupa, si pone, a ben vedere, all’esterno del contratto sociale, e sebbene risulti in senso lato funzionale alla esecuzione di questo rimane da esso distinto sia dal punto di vista genetico che funzionale.

Può, al riguardo, condividersi la posizione della prevalente giurisprudenza che riconduce il rapporto in questione alla figura del mandato, pur concordando questo Collegio con quanti hanno rilevato la presenza di tratti differenziatori (si pensi al riferimento, per un verso, alla considerazione per cui l’attività cui sono chiamati gli amministratori non si esaurisce nel compimento di atti giuridici, come per il mandatario ex art. 1703 c.c. e, per altro verso, a quella per cui gli amministratori hanno una posizione sotto molti profili autonoma rispetto all’assemblea dei soci, ovvero rispetto all’organo preteso mandante, non essendo vincolati alle istruzioni di questa).

Non v’è dubbio, quindi, che il rapporto in discorso, quand’anche ricondotto al mandato, “soffrirà” le necessarie coloriture derivanti dal particolare oggetto che lo connota, in relazione alla peculiarità dell’attività che la legge e/o l’atto costitutivo attribuisce agli amministratori di società.

D’altro canto, se –come anticipato- ratio dell’intervento legislativo sul rito societario è quella di garantire la effettività della tutela della vita della società, proprio l’oggetto del presente giudizio ne tradisce l’inapplicabilità, atteso che nell’ipotesi di revoca dell’amministratore di s.r.l. l’ordinamento, lungi dal prevedere la possibilità per quest’ultimo di incidere sulla scelta operata dalla società (è preclusa all’amministratore la legittimazione ad impugnare la relativa deliberazione assembleare), fa semplicemente residuare il diritto dell’amministratore ad ottenere il risarcimento del danno patito, ove la revoca del rapporto di amministrazione sia intervenuta, come nella specie, prima del termine finale e sempre che sia assente una giusta causa (ciò che costituirà oggetto dell’accertamento giudiziale incidentale sollecitato da parte attrice).

Giova aggiungere, infine, che l’eventuale applicazione di norme dettate in materia societaria, come nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, a vicende estranee al contratto sociale non può ritenersi presupposto per l’applicazione delle regole del nuovo rito societario.

A diversamente opinare si perverrebbe alla conclusione, invero non condivisibile, per cui la mera applicabilità in via analogica delle norme dettate nel titolo V del codice civile a materie ad esso estranee, si pensi al tema delle associazioni non riconosciute, comporti l’automatica attrazione delle controversie afferenti le materie da ultimo menzionate sotto l’egida del nuovo rito societario.

Le superiori considerazioni impongono, pertanto, al Tribunale di disporre, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D. Lgs., il mutamento del rito, la designazione del giudice istruttore e la fissazione dell’udienza di trattazione, per come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, comma 1, lett. a) e 16, comma 6, del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5,

dispone

il mutamento del rito;

designa

quale giudice istruttore il dott. Pietro A. Currò;

dispone

fissarsi per il giorno 3-5-2005, ore 10, l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. dinanzi al giudice istruttore sopra designato.

Così deciso nella camera di consiglio della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania, il 18-2-2005.