Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 128 - pubb. 01/01/2007

Recesso del socio - Liquidazione della quota – Nuovo processo societario – Applicabilità.

Tribunale Lucca, 24 Giugno 2005. Est. Terrusi.


Liquidazione della quota del socio receduto – Processo sommario societario – Applicabilità Termine minimo a comparire di cui all’art. 2 lett. c d. lgs. 5/03 – Inapplicabilità.



Il termine minimo a comparire di 60 giorni di cui all’art. 2, lett. c) del d. lgs. n.5/03 non si applica alle controversie promosse con rito il rito sommario di cui all’art. 19, ove detto termine ben può essere inferiore, purchè tenga conto che la costituzione in giudizio del convenuto deve avvenire almeno dieci giorni prima dell’udienza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Il giudice designato

sciogliendo la formulata riserva;

ritenuto che il ricorrente F. Bianchi ha chiesto, secondo il disposto ex art. 19 del d. lgs. n. 5 del 2003, la condanna della M.V. di Verdi M. e Bianchi F. s.n.c. e del socio Maurizio Verdi al pagamento della somma di euro 116.000,00, oltre accessori, a titolo di liquidazione della propria quota, conseguente al recesso avvenuto giusta comunicazione in data 27.9.2003;

 che la domanda trova titolo nella scrittura privata ricognitiva dell’ammontare del citato debito registrata in data 1.7.2004 (doc. 2 Bianchi);

- che, nondimeno, il ricorso non risulta notificato a Verdi, sebbene alla sola società;

- che le contestazioni sollevate dalla società resistente sono manifestamente infondate;

- che infatti devesi rilevare:

(a) che il ricorso è stato notificato alla società il 17.5.2005, a fronte della fissata udienza del 22.6.2005;

(b) che, contrariamente a quanto obiettato dalla resistente, nel solco di un certo indirizzo dottrinale, il termine di cui all’art. 2, lett. c), del d. lgs. cit. non si applica al procedimento sommario; è vero che si tratta di procedimento finalizzato alla emanazione di un provvedimento tendenzialmente definitivo, ma è altrettanto vero che ogni equiparazione rispetto al procedimento di cognizione ordinario è impedita proprio dalla peculiare disciplina di cui all’art. 19, oltre che dalla funzione stessa dell’istituto, che è quella di consentire un rapido conseguimento del titolo esecutivo, senza attitudine al giudicato salvo il caso del gravame; dacché devesi ritenere che il termine per il convenuto possa ben essere inferiore a quello ex art. 2 cit., con il solo limite del necessitato rispetto del carattere di congruità rispetto alla imposta costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza;

 (c) che la controversia attiene al rapporto societario, stante che, sebbene sulla base della scrittura ricognitiva sopra citata, è stata chiesta la condanna al pagamento di una somma di denaro costituente la liquidazione della quota di partecipazione; la circostanza di essere Bianchi, receduto dalla società non rileva nel senso di escludere la riferibilità della controversia al rapporto sociale, per l’elementare ragione che la liquidazione della quota suppone necessariamente il preventivo scioglimento del rapporto limitatamente al socio; ove si seguisse l’argomentare della resistente, dovrebbe affermarsi, contro ogni logica, che mai la controversia sul diritto alla liquidazione e sulla sua entità costituisce controversia relativa a rapporti societari; laddove, invece, è evidente che altra è la controversia relativa al rapporto societario, altro il fatto che il rapporto sia eventualmente cessato prima dell’instaurazione della lite;

(d) che il credito è esigibile, in considerazione del fatto di essere stato previsto un pagamento rateale con imposizione di specifici termini; l’inosservanza di questi rileva alla stregua di mora ex re (art. 1219 n. 3 c.c.); la decadenza di cui all’art. 1186 c.c. deriva dal protratto inadempimento nonostante il sollecito di cui al doc. 5 di parte ricorrente;

p.q.m.

- condanna la società convenuta al pagamento della soma di euro 116.000,00, con interessi legali dal 5.3.2005 al saldo;

- condanna la società al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 per diritti, euro 1.500,00 per onorari ed euro 258,00 per spese vive.