Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14964 - pubb. 10/05/2016

Licenziamento disciplinare, recidiva e sospensione delle sanzioni

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Aprile 2016, n. 7719. Est. Esposito.


Licenziamento disciplinare – Recidiva – Sospensione sanzioni disciplinari – Art. 7, comma 6 St. Lav.



È corretto l’operato del giudice che ha compreso tra i comportamenti che hanno portato al licenziamento disciplinare per recidiva anche quelli sospesi in virtù dell’impugnazione da parte del lavoratore al Collegio e per i quali il datore di lavoro ha adìto l’autorità giudiziaria ex art. 7, 6° comma della legge n. 300 del 1970. La sospensione delle sanzioni agisce infatti su misure disciplinari già efficaci e consiste in una ineseguibilità temporanea della singola sanzione e non invece un impedimento alla sua considerazione quale componente della recidiva che ha portato al licenziamento per recidiva. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata) (1)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Studio Daverio & Florio


Il testo integrale





(1) La pronuncia in esame ha confermato una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva dichiarato legittimo un licenziamento irrogato per recidiva in forza del combinato disposto dell’art. 2119 c.c. e di una disposizione del contratto collettivo che prevedeva il licenziamento per cumulo di sanzioni.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza poiché le sanzioni che venivano “conteggiate” ai fini della recidiva erano state precedentemente sospese ex. art. 7, comma 6 dello Statuto dei Lavoratori. La disposizione invocata prevede infatti che qualora, successivamente all’impugnazione della sanzione da parte del ricorrente innanzi al collegio, “il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio”.

La Cassazione, ribadendo il suo precedente orientamento sul tema (Cass. n. 172/20105 e Cass. n. 3915/1996) ha invece distinto la non eseguibilità delle sanzioni sospese rispetto alla loro possibile valutazione all’interno della causa di recidiva. La Corte afferma che “la sospensione (prevista dall’art. 7) spiega effetti esclusivamente sull’applicazione della sanzione prevista per la singola mancanza, ma non preclude la possibilità di tenere conto della medesima, non più considerata isolatamente, ma come concorrente a costituire, unitamente ad altre, il più grave illecito disciplinare per il quale la normativa contrattuale prevede il licenziamento”. La Corte ha quindi riconfermato un’interpretazione dell’art. 7 che interpreta la sospensione della sanzione solo come “una mera ineseguibilità (per la parte non ancora sofferta dal lavoratore) che è limitata alle sanzioni relative alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinare”, ovvero la recidiva.

L’orientamento confermato nuovamente a distanza di 10 anni dall’ultima pronuncia in questo senso, sembra poter fissare definitivamente questo aspetto interpretativo dell’art. 7 a meno di nuove interpretazioni, tuttavia difficili anche solo da ipotizzare. (Avv. Fabrizio Daverio - Studio Daverio&Florio)


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