Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24191 - pubb. 01/07/2010

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Appello Bari, 06 Luglio 2020. .


Valutazione del profilo di rischio del cliente sulla base dell’esperienza e degli investimenti non oggetto di contestazione – Propensione al rischio pari a zero è incompatibile con la pregressa esperienza in investimenti azionari



In caso di omesse informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, spetta all'intermediario comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso, come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali.
Un profilo di rischio pari a zero è incompatibile sia con una pregressa esperienza di investimenti di indubbia consistenza economica a medio-termine sia con la scelta di investire parte del patrimonio in una linea azionaria, quindi ad alto rischio. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)