Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29320 - pubb. 16/06/2023

Mutuo con ammortamento alla francese. La sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 28 del 13/01/2023

Appello Bari, 13 Gennaio 2023. Pres. Labellarte. Est. Binetti.


Mutuo - Ammortamento alla francese



La sentenza in oggetto si sofferma sul rilievo sollevato dagli appellanti, relativo all’indeterminatezza del tasso applicato al mutuo.


L’attenzione del giudice si è rivolta al criterio di calcolo dell’interesse, distinguendo fra regime semplice e composto, dove, per il primo, si ottiene una determinata quota di interessi per rata e, per il secondo, la quota di interessi per rata aumenta significativamente. Poiché il tasso indicato in contratto è il medesimo, ciò che altera il risultato, espresso dal valore della rata, è il diverso algoritmo di calcolo.


Ciò consente al giudice – condividendo la sentenza del Tribunale di Napoli (Pastore Alinante, 15 novembre 2022) - di pervenire ad una prima conclusione: ‘poiché la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, (…) se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice’.


Il consulente d’ufficio ha riscontrato l’impiego incontrovertibile della capitalizzazione composta: ciascuna rata risulta composta della quota capitale maggiorata degli interessi composti ad essa riferiti. Ne consegue che ‘non è il sistema di ammortamento alla francese che implica necessariamente l’applicazione di interessi anatocistici, bensì il regime finanziario sottostante’.


Tenuto conto della previsione normativa dell’art. 117, co. 4 TUB, secondi cui ‘i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora’, il giudice ha ritenuto che ‘la mancata esplicitazione del criterio di capitalizzazione composta di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB’.


Nella circostanza viene, altresì, richiamata la precedente sentenza della stessa Sezione d’Appello nella quale si afferma che: ‘in conseguenza del meccanismo descritto nell’ammortamento a rate costanti (alla francese), si verifica una fattispecie di maggiorazione del tasso d’interesse rispetto a quello nominale pattuito’; (…) Pertanto tale maggiorazione è illegittima, perché non concordata. Infatti, il fatto che coesistono due differenti tassi, determina un’assoluta incertezza su quali dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicato. Ne consegue che in tali ipotesi si debba procedere all’applicazione del tasso legale sostitutivo in sostituzione di quello convenuto’ (Corte d’Appello Bari sez. II, 7 maggio 2021, n. 866).


Quanto poi all’impiego del regime composto, il giudice ha ritenuto che ‘il fatto che, ancorché non esplicitato, sarebbe stato altrimenti desumibile in via indiretta attraverso i dati numerici contenuti nel piano di ammortamento, peraltro, sull’astratto presupposto del possesso (da parte dei mutuatari) di conoscenze e competenze di rilievo in materia di matematica finanziaria, è motivo sufficiente per affermare che il regime non era “chiaramente” individuato in contratto.


Si osserva, infine: ‘Né rileva la circostanza che, nel caso di specie, nel contratto di mutuo sia stato enunciato l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) (…) la mera enunciazione non consente al mutuatario di apprezzare, mediante un calcolo a ritroso, che esso sia il risultato della sommatoria di costi di accesso al finanziamento, in aggiunta al tasso effettivo applicato per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, e non in aggiunta al tasso nominale indicato in contratto. (Roberto Marcelli) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. Roberto Marcelli


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