Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29375 - pubb. 27/06/2023

La definizione agevolata di cui all’art. 5 l. n. 130/2022 non è consentita per le liti definite in grado di cassazione anche nell'ipotesi in cui la decisione sia stata impugnata per revocazione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 13 Giugno 2023, n. 16740. Pres. Virgilio. Est. D'Aquino.


Contenzioso tributario - Definizione agevolata - Liti pendenti - Applicazione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. n. 130/2022



La definizione agevolata delle controversie è consentita esclusivamente in relazione alle controversie «pendenti», quelle controversie in cui la decisione giurisdizionale sia ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.


Il principio va applicato anche alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. n. 130/2022, trattandosi anche in questo caso di definizione agevolata (e alternativa alla decisione giurisdizionale) di controversia pendente, che tale non può ritenersi per effetto del disposto dell’art. 391-bis, quinto comma, cod. proc. civ..


La regola opera sia in relazione alla originaria istanza di sospensione del giudizio (che sia stata formulata medio tempore dal ricorrente in pendenza della definizione agevolata), sia in relazione all’istanza del contribuente di avvalersi della definizione agevolata tout court ai fini dell’estinzione del giudizio; lo strumento condonistico opera, difatti, secondo regole di diritto pubblico, diverse dalla modificazione negoziata dell'obbligazione per via di novazione, transazione o conciliazione (Cass., Sez. U., 27 gennaio 2016, n. 1518), in relazione al quale strumento spetta al giudice valutare l’esistenza dei relativi presupposti ai fini del suo operare. Da ciò discende che la definizione della controversia costituisce un posterius rispetto all’accesso alla definizione agevolata, una volta che sia stato dato riscontro alla sussistenza dei relativi presupposti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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