Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29650 - pubb. 02/09/2023

Quando la cessione di magazzino e macchinari dissimula una cessione di azienda

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 21 Luglio 2023, n. 21853. Pres. Bruschetta. Est. D'Aquino.


Cessione di singoli beni - Cessione di azienda - Alternatività IVA - Registro - Fattispecie



Il caso deciso dalla Suprema Corte presenta spunti di notevole interesse perché affronta, sia pure non potendolo risolvere a causa dell'esistenza di un precedente con valore di giudicato esterno, il tema dell'accertamento dell'applicazione dell'IVA o dell'imposta di registro quando vi siano segni evidenti di un'operazione di cessione di azienda con illegittima detrazione dell'IVA.
La questione - in precedenza sottoposta alla Corte UE e da questa ritenuta irricevibile con la decisione C-250/22 - riguarda le conseguenze derivanti dal fatto che l’accertamento ai fini dell’imposta di registro proporzionale di una cessione di azienda deve necessariamente essere fatto sulla base di elementi testuali (art. 20 d.P.R. n. 131/86), il che impedisce l’accertamento dell’illegittima detrazione IVA da parte del cessionario (art. 40 d.P.R. n. 131/1986) il quale essendo un fenomeno economico complesso non deducibile sulla base di un singolo atto, non può essere limitato a elementi testuali (lo afferma la stessa CGUE nella citata pronuncia C-250/22).
Un esempio può illustrare meglio la questione: il contribuente, anziché cedere l'azienda nel suo complesso, procede alla vendita separata, con due fatture distinte, del magazzino e dei macchinari, ed applicando l'IVA perché l'operazione viene presentata come una compravendita di beni e non come cessione di azienda. L'imposta di Registro è quindi applicata in misura fissa, mentre è dovuta l’IVA in misura percentuale.
Tuttavia, se l'Agenzia delle entrate verifica e incrocia certi dati, come quelli dei dipendenti trasferiti dal cedente al cessionario, potrebbe sostenere che si è trattato di una cessione di azienda tramite "spezzatino", attuata al fine di ottenere una detrazione IVA.
Ovviamente questi appena descritti sono elementi extra testuali all'atto di vendita, che impediscono il recupero dell'imposta di registro.
Quindi, emergono alcune questioni fondamentali: l'Agenzia delle entrate può disconoscere la detrazione dell’IVA al cessionario? Può, al contrario, una norma interna inibire non solo l’accertamento del maggiore registro ma anche l’indebita detrazione IVA, imposta armonizzata, del cessionario (oltre sanzioni)?
Nel caso della decisione che pubblichiamo, l’accertamento ai fini dell'imposta di registro si era consolidato per effetto del giudicato, quindi non poteva più essere effettuato.
Appare allora spontaneo chiedersi se l’accertamento passato in giudicato ai fini del Registro possa fare stato ai fini IVA.
E queste perplessità emergono dal testo della decisione laddove si dice che: "L’operazione economica è, pertanto, stata ricostruita escludendosi l’assoggettamento a imposta di registro proporzionale, sul presupposto che non si tratta di cessione di azienda ma di compravendita di beni. Il giudicato esterno riguarda, peraltro, la ricostruzione del fatto (esclusione della cessione di azienda) e non l’applicazione della norma di diritto di cui all’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, attesa la diversa base probatoria che assiste l’accertamento ai fini dell’imposta di registro – incentrato su «elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati» (art. 20 d.P.R. n. 181/1986) – rispetto all’accertamento ai fini IVA, che richiede «una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, che può comprendere la presa in considerazione delle intenzioni delle parti, purché esse siano comprovate da elementi oggettivi deve essere effettuata secondo una valutazione globale delle circostanze, purché queste siano comprovate da elementi oggettivi» (CGUE, 21 dicembre 2022, Fallimento Villa di Campo, C-250/22, punto 22; CGUE, 19 dicembre 2018, Mailat, C 17/18, punti 16 e 26; CGUE, 10 novembre 2011, Schriever, C-444/10, punti 32 e 38), specie laddove si tratti di un’operazione artificialmente scomposta in più parti (CGUE, 4 marzo 2021, Frenetikexito, C 581/19, punti 38 e 39)." (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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