Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30613 - pubb. 31/01/2024

Procedura di gruppo in continuità e società destinata alla liquidazione

Tribunale Bari, 21 Dicembre 2023. Pres. Simone. Est. De Palma.


Concordato di gruppo - Continuità aziendale - Società destinata alla liquidazione



Con questo analitico provvedimento, il Tribunale di Bari ha dichiarato aperta una procedura di concordato preventivo di gruppo, ravvisandovi gli estremi della continuità aziendale debitamente illustrata e attestata.


In particolare, i giudici baresi hanno dato atto che, nei rispettivi piani, le società, al fine di evidenziare il riequilibrio della situazione patrimoniale, hanno elaborato, per ciascuna di esse, lo stato patrimoniale prospettico per l’intero arco temporale di ciascun piano, che prevede un patrimonio netto positivo per ciascuna società fin dall’omologazione, ad eccezione di una di esse.


Per quest’ultima società, il riequilibrio patrimoniale è destinato a verificarsi solo al momento del realizzo delle rimanenze in virtù delle azioni di sviluppo previste nel piano; al momento della chiusura della procedura con l’eventuale omologazione del concordato, venuta meno la sospensione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4 (art. 89 CCII), detta società verrà posta in liquidazione.
Ciò - precisa il Tribunale - “non crea problemi né nella prospettiva della legittima praticabilità per la stessa dello strumento concordato in continuità aziendale, né per la qualificazione dell’intero concordato in termini di concordato in continuità aziendale. Quanto al primo profilo, la disciplina sulla liquidazione delle società di capitali non contempla un divieto di compimento di nuove operazioni nella fase liquidatoria, prevedendo solo il vincolo della loro inderogabile “utilità” alla migliore liquidazione della società e, cioè, alla migliore soddisfazione possibile dei suoi creditori (art. 2489 c.c.). “Utilità” che può concretarsi anche con la continuazione dell’attività rispetto all'obiettivo della migliore e prioritaria soddisfazione dei creditori e, de residuo, dei soci, tanto che l’art. 2487 co. 1 lett. c) prevede che possano essere compiuti dal liquidatore “gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo”. Del resto, ciò è compatibile con il piano della continuità liquidatoria qui prospettato che prevede, tra l’altro, un termine di medio periodo (cinque anni) entro il quale, in alternativa alla meno redditizia liquidazione atomistica dai tempi analoghi, venga assicurata la soddisfazione massima a tutte le parti interessate.


Quanto al secondo profilo, l’art. 285 CCII prevede espressamente la possibilità che in un concordato di gruppo vi possa essere “la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo” in concordato, fermo restando che in tal caso “si applica... la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”, come accade nel caso di specie per quanto previsto dal Piano aggiornato, ove i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività sono senz’altro maggiori dei flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, atteso che i creditori delle imprese del gruppo saranno soddisfatti in misura prevalente proprio dal ricavato prodotto dalla continuità”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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