Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9871 - pubb. 09/01/2014

Metodo Stamina: il Tribunale di Asti offre una nuova soluzione al problema

Tribunale Asti, 12 Novembre 2013. Est. Perfetti e Cristina Ravera.


Diritto alla salute – Diritto all’approntamento di tutti i mezzi possibili per alleviare il pregiudizio fisico ed esistenziale del paziente – Sussiste.

Cure compassionevoli – Metodo “stamina” – Diritto del paziente alla terapia staminale – Sussiste – Motivazioni.



Il diritto alla salute non va inteso come mero diritto alla cura od alla assistenza (intesa nel senso tradizionale di accorgimenti terapeutici idonei a debellare la malattia od ad arrestarne l'evoluzione) ma anche – in forza della correlazione con il diritto alla dignità umana – come diritto all'approntamento di tutti i mezzi possibili per alleviare il pregiudizio fisico ed esistenziale dell'assistito (dovendosi peraltro dare il massimo rilievo anche alle eguali esigenze in capo ai familiari ed ai congiunti dello stesso, che sovente si trovano a condividere in modo diretto le sofferenze discendenti dalla malattia) ancorché senza apprezzabili risultati in ordine al possibile regresso della patologia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Di fronte ad un’eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alla quale non sussistono rimedi terapeutici alternativi e ove la somministrazione della cura compassionevole si palesa l’unico indispensabile e insostituibile strumento per alleviare il pregiudizio fisico ed esistenziale dell'assistito, il diritto alla salute assume carattere preminente e si impone in maniera assoluta, senza condizionamenti di sorta. In siffatte peculiari ipotesi, il subordinare la somministrazione delle cd. cure compassionevoli alla ricorrenza dei requisiti di scientificità del medicinale (art. 4 lett. a) del citato D.M.) e alla acquisizione del parere favorevole del Comitato Etico (art. 4 lett. c) del citato D.M.) appare contrario ai precetti degli artt. 32 e 2 Cost., che impongono, in assenza di rimedi alternativi, una tutela piena e incondizionata del diritto alla salute, inteso anche quale diritto alla tutela della dignità della persona. In particolare, il postulare la necessaria sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4 del citato D.M. [in presenza di gravi malattie, per le quali non sussiste alcuna terapia farmacologica e con riferimento alle quali la cura compassionevole sia costituita da terapia a carattere sostanzialmente sperimentale (con le incognite che inevitabilmente ne derivano), la quale pur tuttavia appaia come l’unico strumento percorribile, al fine di assicurare al paziente una decorosa convivenza con la sua condizione patologica] finisce per realizzare una tutela solo parziale del diritto alla salute: tali requisiti finiscono, infatti, per tutelare esclusivamente il diritto alla salute inteso nella sua primigenia accezione di approntare un presidio terapeutico destinato al regresso della malattia, a scapito dell’altra fondamentale componente del diritto alla salute, inteso come componente della dignità della persona, così finendo per sacrificare completamente l’esigenza (di carattere individuale, inalienabile ed insopprimibile) di assicurare al paziente una decorosa convivenza con la sua condizione patologica in nome della scientificità e della opportunità etica della cura praticata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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