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Diritto del Lavoro
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Wednesday 16 December 2020
Riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato.
Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato un rapporto formalmente contrattualizzato in regime di associazione in partecipazione essenzialmente sul rilievo che alle lavoratrici era stato assicurato un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte - commesse di negozio -, senza partecipazione alle perdite). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 18 November 2020, n. 26273.
Tuesday 24 November 2020
Direttore generale di AUSL, incompatibilità e cumulo di incarichi.
Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 - Applicabilità.
Al direttore generale di un ente del SSN (nella specie, di una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, ratione temporis, dal d.lgs n. 39 del 2013 dettata per i titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell’art. 3-bis del d.lgs n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 11 November 2020, n. 25369.
Friday 27 November 2020
La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio.
Litisconsorzio - Facoltativo - Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Litisconsorzio facoltativo improprio - Configurabilità - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Sussistenza.
La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 06 November 2020, n. 24928.
Tuesday 24 November 2020
L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni non comporta di per sè l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro.
Concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissione del datore di lavoro - Rapporti di lavoro - Prosecuzione - Impossibilità giuridica - Esclusione - Fattispecie.
L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni, pur potendo integrare giustificato motivo di recesso, non comporta di per sè l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro che permane fino al recesso di una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva ammesso al passivo i crediti di lavoro di un dirigente, sul presupposto dell'impossibilità della prestazione lavorativa in pendenza del concordato preventivo per cessione di beni, stante l'esclusivo scopo liquidatorio della procedura). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 29 October 2020, n. 23925.
Friday 30 October 2020
Volta che il lavoratore sia regolarmente iscritto, il mancato pagamento dei contribuiti non esclude l'operatività della tutela assicurativa.
Previdenza - Lavoratori autonomi - Principio di automaticità delle prestazioni - Applicabilità - Condizioni - Pagamento tardivo dei contributi - Rilevanza.
L'esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 59, comma 19, della l. n. 449 del 1997, non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale; ne consegue che, una volta che il lavoratore sia regolarmente iscritto, il mancato pagamento dei contribuiti non esclude l'operatività della tutela assicurativa, ma comporta unicamente la sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 October 2020, n. 21302.
Saturday 31 October 2020
Collocazione in CIG, violazione dei criteri di rotazione e danno non patrimoniale da forzata inattività.
Collocazione in CIG - Violazione dei criteri di rotazione - Danno non patrimoniale da forzata inattività - Configurabilità - Fondamento.
Nell'ipotesi di accertata violazione dei criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione, cui sia correlata anche la totale privazione di mansioni, il risarcimento del danno patrimoniale da illegittima sospensione - ristorato con il pagamento delle differenze fra il trattamento in CIG e le retribuzioni maturate nei relativi periodi - non assorbe il danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività - da liquidare in base a valutazione equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva - quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 28 September 2020, n. 20466.
Wednesday 14 October 2020
Distacco del lavoratore: sanzionato solo se mancano i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità.
Distacco del lavoratore - Profili sanzionatori - Violazione di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Tutela costitutiva - Esclusione - Fondamento.
In caso di distacco del lavoratore in violazione delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso del dipendente e distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di cinquanta chilometri da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive), non è prevista la sanzione della costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, a differenza di quanto stabilito per la fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovendosi ritenere, in base ad un'interpretazione letterale e logico-sistematica, oltre che rispondente ad un ragionevole bilanciamento di interessi, che solo alla ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale), mentre per il "quomodo" attraverso cui il distacco venga attuato sia accordata solo la tutela civilistica di tipo risarcitoria. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 September 2020, n. 18959.
Wednesday 14 October 2020
Onere della prova dell'interesse temporaneo in caso di distacco del lavoratore.
Distacco del lavoratore - Interesse temporaneo del distaccante - Necessità - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.
In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 September 2020, n. 18959.
Thursday 15 October 2020
Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti.
Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Esclusione.
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 September 2020, n. 18658.
Friday 30 October 2020
Il diritto di credito del lavoratore concernente le ultime tre mensilità è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore concernente ultime tre mensilità - Natura - Diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro - Perfezionamento - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione - Fondamento.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 25 August 2020, n. 17643.
Saturday 31 October 2020
Lavoro a progetto ed automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente) - Assenza di specifico progetto - Accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione - Conversione automatica in rapporto subordinato - Sussistenza.
In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 25 August 2020, n. 17707.
Thursday 25 June 2020
Risoluzione del rapporto per giusta causa del Direttore generale di ASL.
Direttore generale ASL - Risoluzione del rapporto per giusta causa -Intensità del vincolo fiduciario - Rilevanza - Fattispecie.
Ai fini della risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro con il direttore generale di una ASL, la sussistenza dei "gravi motivi" deve essere valutata in rapporto all'intensità del vincolo fiduciario tipico di tale rapporto. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso del direttore generale di una ASL avverso la delibera con cui era stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, in ragione dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere, e delle valutazioni espresse in sede penale dal Tribunale del riesame, il quale, pur revocando la suddetta misura, aveva confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli artt. 319-321 c.p., commessi nella qualità di direttore generale di altra Azienda ospedaliera). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 June 2020, n. 10775.
Friday 29 May 2020
La tassazione del rimborso al dipendente delle spese di trasferta.
Rimborso spese trasferta ex art. 51, comma 5, t.u.i.r. - Modalità - Rimborso analitico e forfetario - Conseguenze.
In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 May 2020, n. 8489.
Thursday 26 March 2020
Qualora due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto di lavoro, il giudicato formatosi sul TFR determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni.
Cosa giudicata civile - Giudizi tra le stesse parti relativi al medesimo rapporto di lavoro - Giudicato sul TFR - Misura della retribuzione mensile - Preclusione - Sussistenza.
Qualora due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto di lavoro, il giudicato formatosi sul TFR determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al TFR costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 February 2020, n. 5409.
Thursday 05 November 2020
Fallimento del datore di lavoro, trasferimento d'azienda ed esigibilità del credito per trattamento di fine rapporto.
Fallimento del datore di lavoro - Trasferimento d'azienda - Esigibilità del credito per trattamento di fine rapporto - Esclusione - Fondamento.
In tema di insinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR del lavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso, poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale divenendo esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 27 February 2020, n. 5376.
Friday 06 March 2020
Rapporto di lavoro e accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c..
Lavoro - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti - Interesse ad agire in relazione all'utilità dell'accertamento medico - Fondamento.
L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 05 February 2020, n. 2587.
Friday 14 February 2020
Risarcimento danni e onere di provare che il lavoratore ha comunque lavorato.
Risarcimento danni - "Aliunde perceptum" - Onere della prova - Ripartizione.
In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 24 January 2020, n. 1636.
Wednesday 12 February 2020
Enti pubblici: Il compenso incentivante legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro.
Compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001 - Dipendenti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana - Spettanza - Fondamento.
Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 15 January 2020, n. 715.
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