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Diritto del Lavoro
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Wednesday 13 January 2021
Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. della contestazione disciplinare e recapito alternativo.
Contestazione disciplinare – Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. – Riparto dell’onere probatorio – Recapito alternativo.
In base all’art. 1335 c.c. ogni dichiarazione – quale certamente è un atto di licenziamento ovvero una contestazione disciplinare - diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta nel momento in cui la comunicazione giunge all’indirizzo del suo destinatario [e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale]; potendo la detta presunzione (relativa) essere vinta dalla dimostrazione da parte del destinatario della dichiarazione di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Dovendosi anche evidenziare, con riferimento all’assenza colpa ed al concetto di impossibilità di avere notizia della comunicazione, come questa si sostanzi nell'impossibilità da parte del destinatario di avere conoscenza della dichiarazione per circostanze eccezionali (come una improvvisa e grave malattia) ed estranee alla sua volontà e che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione della dichiarazione stessa ed abbiano in tal modo interrotto in modo assoluto il suo collegamento (anche telefonico od epistolare) con tale luogo, essendo quindi necessario che il destinatario dimostri un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, vale a dire non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Nel caso di specie il ricorrente avrebbe ad esempio potuto fornire al datore di lavoro proprio recapito al di fuori dell’Italia ovvero concordare/comunicare al datore di lavoro altra metodologia per essere contattato. (Francesco Fontana) (Sara Cattarinussi) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza, 29 December 2020.
Wednesday 13 January 2021
Permesso parentale, discrezionalità del datore di lavoro e silenzio assenso dell’INPS.
Tribunale ordinario – Sezione Lavoro – Permesso parentale – Silenzio assenso INPS – Art. 20 L. 241/1990 – Non opera tra datore e prestatore di lavoro.
Circa la valutazione di sussistenza dei presupposti di concessione del permesso parentale, il tenore dell’art. 32, Legge 151/2001 non lascia grandi spazi di discrezionalità in capo al datore di lavoro il quale, ove gli sia richiesto, nella misura in cui l’INPS acconsenta al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 34, Legge 151/2001, deve consentire la fruizione del congedo.
In punto formazione del silenzio assenso da parte dell’INPS, la regola di cui all’art. 20 della Legge 241/1990 è [tuttavia] diretta a regolare i rapporti fra il privato e le amministrazioni e non tra lavoratori e datori di lavoro. In ogni caso, nel caso di specie [per la richiesta di congedo parentale] non si è formato alcun silenzio assenso posto che i tempi legali di disbrigo della pratica connessa alla richiesta di congedo parentale sono di 60 giorni e non di 30. (Francesco Fontana) (Maurizio Polato) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza, 29 December 2020.
Wednesday 16 December 2020
Riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato.
Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato un rapporto formalmente contrattualizzato in regime di associazione in partecipazione essenzialmente sul rilievo che alle lavoratrici era stato assicurato un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte - commesse di negozio -, senza partecipazione alle perdite). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 18 November 2020, n. 26273.
Tuesday 24 November 2020
Direttore generale di AUSL, incompatibilità e cumulo di incarichi.
Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 - Applicabilità.
Al direttore generale di un ente del SSN (nella specie, di una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, ratione temporis, dal d.lgs n. 39 del 2013 dettata per i titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell’art. 3-bis del d.lgs n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 11 November 2020, n. 25369.
Friday 27 November 2020
La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio.
Litisconsorzio - Facoltativo - Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Litisconsorzio facoltativo improprio - Configurabilità - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Sussistenza.
La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 06 November 2020, n. 24928.
Tuesday 22 December 2020
Pensione di reversibilità e rinuncia stragiudiziale all’assegno divorzile.
Pensione di reversibilità – Rinuncia all’assegno di divorzio – Validità – Condizioni.
Non sussiste il diritto alla pensione di reversibilità da parte dell’ex coniuge che abbia rinunciato stragiudizialmente all’assegno divorzile, dovendo ritenersi valida la rinuncia all’assegno contenuta in un atto transattivo stipulato successivamente alla sentenza di divorzio, non essendo a tal fine necessario l’intervento giurisdizionale, con la precisazione che successivamente alla rinuncia l’assegno divorzile non può essere ripristinato con la semplice richiesta dell’avente diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 02 November 2020.
Tuesday 24 November 2020
L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni non comporta di per sè l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro.
Concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissione del datore di lavoro - Rapporti di lavoro - Prosecuzione - Impossibilità giuridica - Esclusione - Fattispecie.
L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni, pur potendo integrare giustificato motivo di recesso, non comporta di per sè l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro che permane fino al recesso di una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva ammesso al passivo i crediti di lavoro di un dirigente, sul presupposto dell'impossibilità della prestazione lavorativa in pendenza del concordato preventivo per cessione di beni, stante l'esclusivo scopo liquidatorio della procedura). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 29 October 2020, n. 23925.
Tuesday 12 January 2021
Assegno per il nucleo familiare ex D.L. 13 marzo 1988, n. 69 e rilevanza dei componenti.
Assegni per il nucleo famigliare – Opponibilità della residenza ex art. 44 c.c. – Inoperatività nei rapporti tra terzi – Prova della residenza effettiva – Irrilevanza della circolare INPS.
In tema di assegno per il nucleo familiare regolato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153, i componenti del nucleo familiare assumono un rilievo essenziale nella struttura del trattamento dell'assegno e sono considerati i sostanziali beneficiari dello stesso trattamento, con la conseguenza che la nozione di nucleo familiare rilevante al fine della normativa ha valenza autonoma rispetto a quella civilistica e propria del carattere assistenziale/previdenziale del beneficio di sostegno al reddito.
In questo senso è irrilevante il contenuto della circolare INPS n. 21/1988, che esige come “l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia nel quale non sia più indicato il coniuge separato)”, giacché non rappresentando una fonte del diritto è inidonea a produrre effetti nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione dovendo essere pertanto operata una valutazione in concreto della singola situazione di fatto presupposta ai fini del riconoscimento o meno della provvidenza.
Qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa ultima che si deve tener conto quale residenza effettiva, così come si desume dall'art. 43 c.c., e, inoltre, la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o, anche, in contrasto con esse, atteso che queste ultime hanno valore meramente presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo.
Pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza di fatto, è di questa che per la verifica del rispetto degli obblighi dei dipendenti e l’accertamento delle relative situazioni di famiglia bisogna tener conto, come si desume dall'art. 43 c.c.
La prova della sua sussistenza può esser fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse, atteso che le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo [nei rapporti tra terzi, con lettura a contrariis dell’art. 44 c.c.], essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo. (Francesco Fontana) (Maurizio Polato) (riproduzione riservata)
Appello Venezia, 08 October 2020.
Friday 30 October 2020
Volta che il lavoratore sia regolarmente iscritto, il mancato pagamento dei contribuiti non esclude l'operatività della tutela assicurativa.
Previdenza - Lavoratori autonomi - Principio di automaticità delle prestazioni - Applicabilità - Condizioni - Pagamento tardivo dei contributi - Rilevanza.
L'esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 59, comma 19, della l. n. 449 del 1997, non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale; ne consegue che, una volta che il lavoratore sia regolarmente iscritto, il mancato pagamento dei contribuiti non esclude l'operatività della tutela assicurativa, ma comporta unicamente la sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 October 2020, n. 21302.
Saturday 31 October 2020
Collocazione in CIG, violazione dei criteri di rotazione e danno non patrimoniale da forzata inattività.
Collocazione in CIG - Violazione dei criteri di rotazione - Danno non patrimoniale da forzata inattività - Configurabilità - Fondamento.
Nell'ipotesi di accertata violazione dei criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione, cui sia correlata anche la totale privazione di mansioni, il risarcimento del danno patrimoniale da illegittima sospensione - ristorato con il pagamento delle differenze fra il trattamento in CIG e le retribuzioni maturate nei relativi periodi - non assorbe il danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività - da liquidare in base a valutazione equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva - quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 28 September 2020, n. 20466.
Friday 18 December 2020
Provvedimenti cautelari: Tribunale delle imprese o Giudice del lavoro? La concorrenza sleale degli ex agenti e procacciatori d'affari.
Concorrenza sleale ex art. 2598 comma 2 c.c. da parte di ex agenti e procacciatori d'affari – Competenza funzionale del Tribunale delle Imprese – Sussiste – Concorrenza sleale per sistematico utilizzo delle liste clienti dell'ex mandante – Fattispecie e sussistenza.
L'azione di concorrenza sleale ex art. 2598 comma 2 c.c. e artt. 98 e 99 c.p.i. posta in essere da ex agenti e procacciatori d'affari della mandante è sottoposta alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, se l'azione viene radicata a titolo di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2598 c.c. e non per violazione del patto di non concorrenza
L'utilizzo sistematico ed il contatto dei clienti delle liste clienti della ex mandante costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. se emerge una sistematica attività di distrazione di clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima. (Massimiliano Marche) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 21 September 2020.
Wednesday 07 October 2020
Diritto allo studio ex art. 10 L. 300/1970 e esigenze organizzative aziendali.
Tribunale ordinario – Sezione Lavoro – Diritto allo studio ex art. 10 L. 300/1970 – Esigenze organizzative aziendali – Natura relativa e prevalenza.
L’art. 10 L. 300/1970 non disciplina un diritto assoluto allo studio, ma prevede piuttosto per il lavoratore “il diritto al turno agevolante, finalizzato alla partecipazione all'attività didattica” (cfr. Cass. 12265/1995).
Tale diritto non deve essere qualificato come assoluto e incomprimibile del lavoratore, ma come un diritto che va contemperato con le esigenze organizzative del datore e la concessione dei benefici previsti dall’art. 10 può essere prevista solo nel caso in cui essa non comporti un grave pregiudizio per il datore.
Il dovere di agevolare gli studenti lavoratori comporta per il datore l’obbligo di adibirli ad avvicendamenti adatti alle loro esigenze, nell’ambito tuttavia degli orari già previsti nell’organizzazione aziendale, non già di creare turni particolari o “personalizzati”, fino al punto da modificare la preesistente distribuzione dell’orario e di sopportare costi economici ed organizzativi troppo elevati (cfr. Pret. Milano, 27-4-1991, in RCDL, 1992, pag. 195; Tribunale Milano, 18-6-1988, in RIDL, 1989, II, pag. 456). (Francesco Fontana e Laura Gonzo) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza, 16 September 2020.
Wednesday 30 September 2020
Licenziamento per giusta causa e violazione delle garanzie ex art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Lavoro privato – Licenziamento disciplinare – Necessaria contestazione dell’addebito disciplinare che delinei i contorni del “fatto contestato” – Radicale difetto di contestazione dell’infrazione – Insussistenza del fatto – Applicazione della tutela reintegratoria.
La violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 integra un vizio formale che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non intaccato né dal decreto legge n. 87 del 2018, né dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018, determina l’applicazione di una indennità risarcitoria variabile sulla base dell’anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mensilità. Tuttavia, l’art. 3, comma 2 della stessa norma consente di applicare la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia stato intimato per fatti contestati in realtà risultati insussistenti.
Poiché il parametro per valutare la sussistenza o meno del fatto che ha costituito il motivo del licenziamento è dato dalla contestazione disciplinare, la totale mancanza di questa non può integrare un mero vizio formale, ma precludendo in origine la stessa possibilità di valutare la sussistenza del fatto, deve essere equiparata all’ipotesi di insussistenza del fatto. In poche parole, un fatto disciplinarmente rilevante non contestato deve essere considerato, ai fini disciplinari, quale insussistente.
L’inquadramento della categoria del vizio nell’ambito dell’insussistenza del fatto contestato rende superflua la verifica della sussistenza del fatto che ha costituito oggetto di licenziamento. (Roberto Cerreti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 14 September 2020.
Wednesday 14 October 2020
Distacco del lavoratore: sanzionato solo se mancano i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità.
Distacco del lavoratore - Profili sanzionatori - Violazione di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Tutela costitutiva - Esclusione - Fondamento.
In caso di distacco del lavoratore in violazione delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso del dipendente e distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di cinquanta chilometri da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive), non è prevista la sanzione della costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, a differenza di quanto stabilito per la fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovendosi ritenere, in base ad un'interpretazione letterale e logico-sistematica, oltre che rispondente ad un ragionevole bilanciamento di interessi, che solo alla ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale), mentre per il "quomodo" attraverso cui il distacco venga attuato sia accordata solo la tutela civilistica di tipo risarcitoria. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 September 2020, n. 18959.
Wednesday 14 October 2020
Onere della prova dell'interesse temporaneo in caso di distacco del lavoratore.
Distacco del lavoratore - Interesse temporaneo del distaccante - Necessità - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.
In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 September 2020, n. 18959.
Thursday 15 October 2020
Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti.
Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Esclusione.
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 September 2020, n. 18658.
Friday 30 October 2020
Il diritto di credito del lavoratore concernente le ultime tre mensilità è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore concernente ultime tre mensilità - Natura - Diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro - Perfezionamento - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione - Fondamento.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 25 August 2020, n. 17643.
Saturday 31 October 2020
Lavoro a progetto ed automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente) - Assenza di specifico progetto - Accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione - Conversione automatica in rapporto subordinato - Sussistenza.
In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 25 August 2020, n. 17707.
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