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Diritto Societario e Registro Imprese
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Thursday 24 December 2020
I crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione.
Obbligazioni - Remissione del debito - Volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco - Crediti di società commerciale estinta.
La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.
Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 14 December 2020, n. 28439.
Wednesday 16 December 2020
Riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato.
Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato un rapporto formalmente contrattualizzato in regime di associazione in partecipazione essenzialmente sul rilievo che alle lavoratrici era stato assicurato un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte - commesse di negozio -, senza partecipazione alle perdite). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 18 November 2020, n. 26273.
Tuesday 27 October 2020
Effetti della trasformazione di società di capitali in comunione di azienda.
Società – Trasformazione – Ricostruzione unitaria dell’istituto – Esclusione – Trasformazione di società di capitali in comunione di azienda – Creazione di autonomo soggetto di diritti – Esclusione.
L'istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 ss. cod. civ., ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre.
La trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda presenta la caratteristica propria di dare tra l'altro vita a un fenomeno di circolazione di diritti, dato che la comunione di azienda non è considerata dall'ordinamento in termini di autonomo soggetto di diritti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 22 October 2020, n. 23174.
Wednesday 28 October 2020
Trasformazione degli enti, tutela dei creditori anteriori e fallimento.
Trasformazione di società di capitali in comunione di azienda – Regime di responsabilità dell'ente originario – Fallimento – Tutela dei creditori anteriori alla trasformazione.
I creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell'«ente originario» si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura; a tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità dell'«ente originario», che l'intervenuta trasformazione non è idonea a impedire.
In caso di trasformazione, la norma dell'art. 10 l.f. trova comunque applicazione nei confronti dell'«ente originario». La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa da quella che viene riconosciuta a una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell'anno successivo.
Lo strumento di tutela dei creditori dato dall'opposizione, che è previsto dalla legge in relazione alle operazioni di trasformazione, non può in alcun modo considerarsi sostitutivo di quello rappresentato dal fallimento, posto che, per la categoria dei creditori anteriori alla trasformazione, appronta una tutela di intensità sensibilmente inferiore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 22 October 2020, n. 23174.
Wednesday 11 November 2020
Non è soggetto a fallimento l’ente associativo dedito esclusivamente alla formazione professionale gratuita.
Fallimento – Ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione – Gratuità – Remunerazione dei fattori di produzione con ricavi – Esclusione.
L'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale, poi, riceva i contributi per la copertura integrale del relativo svolgimento e dei costi riguardanti la propria organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione di contributi predetti, esclude che l'ente medesimo svolga un'attività che remuneri (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 21 October 2020, n. 22955.
Wednesday 02 December 2020
I quorum deliberativi delle assemblee sono quelli indicati nello statuto.
Consorzi - Quorum deliberativi - Previsioni statutarie - Disciplina legale della comunione - Applicabilità - Esclusione.
I quorum deliberativi delle assemblee consortili (nella specie, di un consorzio di urbanizzazione) sono disciplinati esclusivamente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto, non trovando quindi applicazione in questi casi le regole legali in materia di comunione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 21 October 2020, n. 22957.
Friday 20 November 2020
Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. è limitato alla fase esecutiva e non impedisce al creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio.
Società in nome collettivo - Mancata registrazione - Reponsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Beneficio limitato alla fase esecutiva - Azione di cognizione - Ammissibilità - Fattispecie.
Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha confermato che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società, anche se è diverso il soggetto che per quest'ultima abbia contratto con il terzo). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 16 October 2020, n. 22629.
Wednesday 04 November 2020
Oneri periodici dovuti da un socio alla società per il godimento di un bene sociale e competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Oneri periodici dovuti dai soci alla società - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione.
La controversia avente ad oggetto il pagamento di oneri periodici dovuti da un socio alla società per il godimento di un bene sociale, in quanto assicurato da una fonte autonoma rispetto al contratto societario, non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, configurabile solo in relazione alle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie ed allo status di socio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 15 October 2020, n. 22327.
Saturday 05 December 2020
Revocazione di donazione e competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Criterio di individuazione - Controversia avente ad oggetto la revocazione di una donazione di partecipazioni sociali - Esclusione.
Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur quando essa abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali, laddove l'attore lamenti, ai sensi dell'art. 801 c.c., la violazione degli obblighi verso il donante ivi previsti, onde le vicende societarie vi restino del tutto estranee. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 15 October 2020, n. 22341.
Tuesday 10 November 2020
Revoca dell'amministratore di S.p.A.: le ragioni che integrano la giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare.
Amministratore - Revoca per giusta causa - Ragioni - Specifica indicazione nella delibera assembleare - Necessità - Fattispecie.
In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto priva di giusta causa la revoca dell'amministratore per motivi non erano stati descritti neanche nel corso della discussione su di essa). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 06 October 2020, n. 21495.
Tuesday 10 November 2020
Il dovere di agire informati degli amministratori delle società bancarie privi di delega.
Società bancarie - Consiglieri di amministrazione non esecutivi - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Responsabilità - Contenuto - Fondamento.
L’obbligo degli amministratori di “agire in modo informato” ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma c.c., pur quando non siano titolari di deleghe, si sostanzia tanto nell’obbligo di agire per prevenire o eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale conosciute o conoscibili, quanto nell’obbligo di informarsi affinché la scelta di agire o non agire risulti fondata nella conoscenza della situazione aziendale.
L’obbligo degli amministratori di “agire in modo informato” ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma c.c., pur quando non siano titolari di deleghe, è connotato da caratteristiche di particolare incisività per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria in ragione della responsabilità di natura pubblicistica, di cui gli amministratori sono gravati nei confronti dell’Autorità di vigilanza. (Monica Pereno) (Stefania Lazzaro) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 18 September 2020, n. 19556.
Tuesday 15 September 2020
Finanziamenti dei soci: la postergazione ha natura sostanziale e determina l’inesigibilità del credito di restituzione del finanziamento.
Finanziamenti dei soci - Significativo squilibrio dell’indebitamento della società - Situazione in cui sarebbe stata ragionevole la prestazione di capitale di rischio - Valutazione - Momento in cui viene concesso il finanziamento - Postergazione - Natura.
Ai fini dell’applicazione della normativa dettata dalla norma dell’art. 2467 cod. civ., il presupposto del «significativo squilibrio dell’indebitamento della società» e quello alternativo della «situazione in cui sarebbe stata ragionevole la prestazione di capitale di rischio» vanno valutati con esclusivo riferimento al momento in cui viene concesso il finanziamento da parte del socio, senza che possa avere rilievo il peculiare ciclo produttivo dell’attività svolta dalla società.
La postergazione prevista dall’art. 2467 cod. civ. ha natura sostanziale, e non solo endoprocessuale, venendo a incidere sui termini di esecuzione del rapporto negoziale, determinando l’inesigibilità del credito di restituzione del finanziamento erogato dal socio, con conseguente applicazione della norma dell’art. 1282 cod. civ. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 20 August 2020, n. 17421.
Tuesday 22 September 2020
Valutazione circa la sussistenza dei presupposti oggettivi per la postergazione del finanziamento.
Finanziamento soci – Postergazione – Presupposti oggettivi (art. 2467, comma 2, c.c.) – Momento rilevante per la valutazione
Finanziamento soci – Postergazione – Natura “sostanziale” – Inesigibilità temporanea del credito del socio – Art. 1282 c.c..
In tema di postergazione dei finanziamenti soci, ai fini della valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c. (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”) rileva unicamente il tempo in cui il finanziamento è stato concesso, indipendentemente dal momento in cui tale erogazione si colloca rispetto al ciclo produttivo della singola impresa.
La postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ. ha natura sostanziale, e non solo endoprocessuale, incidendo sui termini di esecuzione del rapporto negoziale, e determina l’inesigibilità del credito di restituzione del finanziamento erogato dal socio, con conseguente obbligo degli amministratori di eccepire tale inesigibilità e con inapplicazione della norma dell’art. 1282 cod. civ., fino al perdurare dei presupposti di cui all’art. 2467, comma 2, c.c. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 20 August 2020, n. 17421.
Tuesday 06 October 2020
Nullità sopravvenuta della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone.
Arbitrato societario - Clausola compromissoria - Modalità divergenti dall'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Nullità sopravvenuta - Rilevabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevabilità d'ufficio della predetta nullità in quanto il ricorrente aveva infondatamente denunciato, nel giudizio impugnatorio, una diversa causa di inesistenza della "potestas iudicandi" degli arbitri, dunque di illegittimità o inoperatività della clausola, in relazione al profilo del difetto di legittimazione degli eredi ad avvalersene). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 July 2020, n. 16556.
Wednesday 07 October 2020
Rilievo del difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale.
Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.
Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 July 2020, n. 16556.
Saturday 10 October 2020
Società in nome collettivo: domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 c.c..
Società in nome collettivo - Morte del socio - Domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi - Legittimazione passiva esclusiva della società - Sussistenza - Citazione in giudizio di tutti i soci in luogo della società - Regolare instaurazione del contraddittorio - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
In tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 c.c., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 July 2020, n. 16556.
Wednesday 09 September 2020
Azione di responsabilità proposta dal curatore in presenza di clausola compromissoria statutaria.
Fallimento – Azione ex art. 146 l.f. e sua natura inscindibile – Clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita – Inoperatività.
In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 della legge fall. (ex aliis Cass. n. 19308-14, Cass. n. 28533-18). Tale inoperatività deriva dal contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 23 July 2020, n. 15830.
Tuesday 28 July 2020
Intermediazione finanziaria e doveri del collegio dei sindaci.
Intermediazione finanziaria - Doveri del collegio dei sindaci - Obbligo di relazionare all'assemblea circa la "correttezza sostanziale" delle operazioni con parti correlate - Sussistenza.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ove siano poste in essere operazioni con "parti correlate” i sindaci non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di “correttezza sostanziale”, per difetto di indipendenza dell’ “adivsor”, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d’impedire silenti svuotamenti societari. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 10 July 2020, n. 14708.
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